Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ABBNADONO BENE IMMOBILE

  • Alberto Casagrande

    ROMA
    05/06/2025 15:51

    ABBNADONO BENE IMMOBILE

    Lo scrivente subentrato in una procedura fallimentare (Dichiarato nel 2002) deve liquidare un immobile (terreno)per il quale sono già stati effettuati numero cinque esperimenti di vendita andati deserti. Peraltro il conteggio dell' ICI/IMU dovuta da oltre 23 anni rende di fatto l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
    Nella remota Legge fallimentare non è individuabile alcuna norma di riferimento per l'abbandono dei beni e lo scrivente ha maturato l'idea di predisporre un dettagliata relazione al GD onde ottenere la relativa autorizzazione con la successiva comunicazione ai creditori. Condividete?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/06/2025 17:03

      RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE

      L'art. 104-ter comma 8 prevede che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
      Questa disposizione costituisce la esplicitazione di un principio immanente nella procedura concorsuale, principio in forza del quale il procedimento di liquidazione è funzionale alla tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che ad esso può rinunciarsi tutte le volte in cui non vi siano prospettive di utile realizzo.
      Condividiamo dunque la soluzione prospettata e siamo sicuri del fatto che il giudice, ove constati che effettivamente non sussistono prospettive di realizzo, autorizzerà la derelictio del bene.
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        07/06/2025 09:55

        RE: RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE - CANCELLAZIONE CCIAA

        Intervengo per dire che anche io sono nella situazione di abbandonare beni immobili (ed anche mobili).
        Mi sembra che la conseguenza di questi abbandoni sia il fatto che al termine della Liquidazione giudiziale la società non possa essere cancellata dal Registro Imprese perchè, salvo improbabili azioni individuali dei creditori sui beni abbandonati, la società è ancora proprietaria di beni ed ha, quindi un attivo ancora "da liquidare".