Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

amministratore di diritto e di fatto

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    17/02/2021 12:55

    amministratore di diritto e di fatto

    Buongiorno,
    supponiamo che in caso di fallimento di srl vi fosse un amministratore di fatto (non socio) e che l'amministratore di diritto (socio unico e AU), in realtà pur essendo presente in azienda vedesse cambiate dall'amministratore di fatto ogni decisione presa, che i dipendenti ascoltavano le sue indicazioni sui modi di lavoro invece che dell'effettivo AU, che i fornitori prendevano gli ordini dell'acquisto di materie e altro direttamente da lui.
    Supponiamo infine che il curatore nel corso delle sue indagini verifichi l'esistenza di quanto sopra e che venga effettivamente accertata la responsabilità dell'amministratore di fatto nella totalità della gestione aziendale.
    A quel punto eventuali reati fallimentari accertati, bancarotta ecc., vengono imputati solo ed esclusivamente all'amministratore di fatto, escludendo quindi da un'azione di responsabilità (qualora ne emergano i presupposti) l'amministratore di diritto, oppure vi è una sorta di corresponsabilità ed entrambi rispondono (poi si vedrà in quale misura in opportuna sede) dei danni arrecati alla società e ai terzi?
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2021 19:42

      RE: amministratore di diritto e di fatto

      E' chiaro che la responsabilità della gestione della società ricade, nel caso da lei descritto sull'amministratore di fatto, sia in caso di inadempienze e/o reati commessi nella gestione sociale (tipo appunto reati di bancarotta).
      Quanto alla responsabilità penale dell'amministratore di diritto, la Cassazione (cfr. Cass. 19.02.2010, n. 19049), proprio in tema di bancarotta fraudolenta, ha affermato che, per potersi configurare la responsabilità dell'amministratore apparente (così anche viene definito l'amministratore di diritto privo di poteri gestionali) è necessario fornire la prova della sua consapevolezza dell'agire criminoso dell'amministratore di fatto, non potendosi automaticamente ritenere tale consapevolezza solo sulla base della formale accettazione del ruolo di amministratore. ossia è necessario che l'amministratore di diritto, tetsta di legno, abbia avuto consapevolezza degli illeciti commessi dall'amministratore di fatto e che abbia prestato, sia pur indirettamente, il suo consenso al compimento di quegli atti.
      Zucchetti SG srl