Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento amministratore di società già deceduto

  • Marco Tonti

    Cattolica (RN)
    26/05/2022 16:56

    fallimento amministratore di società già deceduto

    Buongiorno,
    sono il curatore di un fallimento di una società sas e del suo socio accomandatario, il quale era già defunto al momento della pronuncia giudiziale.
    Il fallito era amministratore nonché socio di maggioranza di altre società di persone (sas e snc) e di capitali (srl).
    Mi chiedo ora come debba comportarmi nei confronti di tali società, in considerazione del fatto che esse sono titolari di beni immobili gestiti da affittuari che, a quanto mi consta, non stanno versando alcun canone.
    Debbo convocare l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore (e in tal caso posso nominarlo in autonomia senza autorizzazione giudiziale?), oppure debbo solo preoccuparmi della liquidazione della mia quota di partecipazione non interessandomi della gestione ordinaria delle società?
    Grazie.
    Saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2022 11:10

      RE: fallimento amministratore di società già deceduto

      A norma dell'art. 11 e dell'art. 147 l. fall. un imprenditore e un socio di illimitatamente responsabile di una società di persone oggetto possono essere dichiarati falliti anche se deceduti, purchè il fallimento intervenga entro un anno dalla morte. La perdurante soggezione al fallimento anche di colui che è deceduto risponde alla necessità di preservare la tutela dei creditori, ma inevitabilmente si interseca con la successione aperta con la morte per cui il fallimento deve necessariamente tenere conto dei diritti dei chiamati all'eredità e tale equilibrio si raggiunge con l'acquisizione all'attivo fallimentare del patrimonio relitto dal fallito e con la separazione (attraverso la formazione di masse patrimoniali distinte) di tale patrimonio da quello degli eredi che abbiano già accettato l'eredità, piena o con beneficio di inventario.
      La prima cosa da fare quindi è verificare la situazione successoria del fallito, ossia verificare se i chiamati alla eredità abbiano o meno accettato. In caso positivo effettuare la separazione di cui si diceva; in caso negativo procedere (per dirla in modo efficace anche se atecnico) come se non ci fossero eredi .
      Tanto premesso, per venire più direttamente alle sue domande, le soluzioni sono diverse per le partecipazioni nelle società di persona e per quelle nelle società di capitali.
      Per le prime, può soltanto chiedere la liquidazione della quota in quanto la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quel socio (art. 2284 c.c.); e se in caso di morte lo statuto può prevedere alternative, la dichiarazione di fallimento del socio determina l'esclusione di diritto dello stesso dalla società (art. 2288 c.c.) con diritto alla liquidazione della quota (art. 2289 c.c.).
      La partecipazione nelle società di capitale costituisce invece un bene, seppur immateriale trasferibile agli eredi in caso di morte e acquisibile nel caso all'attivo fallimentare. A seguito di tale acquisizione il curatore "assume" la qualifica di socio con tutti i poteri che la legge riserva a tali soggetti. Può quindi certamente partecipare alle assemblee sociali e nei casi previsti dalla legge chiedere la convocazione dell'assemblea. L'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 dipende dall'oggetto della assemblea, se qualificabile come di ordinaria o straordinaria amministrazione; è consigliabile chiedere l'autorizzazione in ogni caso onde evitare problemi, anche per la difficoltà a stabilire in alcuni casi la linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Paneri

        alessandria
        23/04/2025 11:57

        RE: RE: fallimento amministratore di società già deceduto

        Buongiorno, mi capita il seguente caso:
        viene dichiarata la liquidazione giudiziale di una srl con amministratore unico. Società non costituita nella prefallimentare ma notifiche andate a buon fine via pec. A seguito delle prime ricerche dell'amministratore scopro che quest'ultimo è deceduto nel 2023 mai sostituito tanto che la società non depositava bilanci dal 2008. Come devo comportarmi in questo caso anche al fine del recupero della contabilità etc?
        grazie anticipatamente per la risposta
        marco paneri
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/04/2025 10:23

          RE: RE: RE: fallimento amministratore di società già deceduto

          La carica di amministratore è personale e, quindi, la sua morte determina la cessazione dell'amministratore dalla sua carica e la società avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un nuovo legale rappresentante. La mancanza della sua audizione in sede pre liquidatoria potrebbe offrire spunto per proporre reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma questo è compito che compete appunto alla società.
          A parte questa considerazione sull'amministratore, è opportuno che lei accerti se detto amministratore era anche socio della srl assoggettata a liquidazione giudiziale, dato che le quote societarie costituiscono un bene che si trasmette agli eredi, e, in caso positivo, abbia lasciato disposizioni testamentarie, se abbia eredi e se questi abbiano accettato, per capire chi siano gli attuali soci della srl.
          Una volta individuati gli attuali soci conviene invitare gli stessi a prendere una decisione ulle sorti ella società e sulla nomina di un nuovo legale rappresentante; se permane il disinteresse dei soci, non vediamo altra soluzione che chiedere al tribunale lo scioglimento della società e la nomina di un liquidatore, che sarà il soggetto col quale interloquire.
          Zucchetti Sg srl