Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Consecutio fallimento-concordato. Crediti prededucibili

  • Romolo Frasso

    Salerno
    08/10/2026 10:57

    Consecutio fallimento-concordato. Crediti prededucibili

    Chiedo cortese parere sulla seguente fattispecie:
    Nell'ambito di un fallimento (sorto successivamente ad originaria procedura concordataria), viene nominato un professionista il quale svolge la sua attività in funzione e nell'interesse della procedura fallimentare. Gli viene poi liquidato il compenso, tuttavia lo stesso propone opposizione ritenendo di vantare una somma maggiore.
    Nelle more, il fallimento - a seguito di accoglimento di gravame da parte della competente Corte di Appello - viene revocato e viene disposta la reviviscenza dell'originario concordato preventivo.
    Nel corso del concordato, sopravviene la sentenza che accoglie l'opposizione del professionista, gli riconosce il richiesto differenziale e condanna la curatela fallimentare al relativo pagamento.
    Il dubbio è: tale credito deve considerarsi opponibile al concordato e prededucibile in quanto sorto in occasione ed in funzione della procedura fallimentare, in applicazione del principio di successione tra procedure concorsuali (sebbene invertito, in questo caso, rispetto al classico caso di fallimento successivo a concordato), oppure trattandosi di credito sorto dopo il concordato e non rientrante nel piano concordatario, gli organi della procedura concordatario possono e devono trascurarlo essendo lo stesso opponibile esclusivamente alla società in bonis?
    Ringrazio anticipatamente per le cortesi risposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2026 18:58

      RE: Consecutio fallimento-concordato. Crediti prededucibili

      L'art. 18 comma 15, l. fall. dispone che "Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura" per cui è chiaro che sia l'incarico conferito al professionista nel corso del fallimento poi revocato che il diritto al compenso non vengono eliminati dalla revoca del fallimento; se il debitore , a seguito della revoca fosse tornato in bonis, la relativa spesa per il compenso graverebbe sul suo patrimonio.
      Nella fattispecie il debitore a seguito della revoca del fallimento non è tornato in bonis in quanto è stato riaperta la procedura di concordato preventivo cui era stato precedentemente ammesso e nel corso della quale 8presumiamo prima dell'omologazione) era intervenuta la dichiarazione di fallimento, sicchè l'obbligazione riguardante il pagamento del compenso del professionista si trasferisce al concordato.
      Il problema è se il credito del professionista, certamente prededucibile nel fallimento, mantenga nel concordato la stessa collocazione, per cui deve essere soddisfatto prima dei creditori concorsuali. Non ci risultano precedenti specifici sovrapponibili alla fattispecie in esame di un ritorno invertito dal fallimento al concordato; abbiamo comunque rinvenuto Cass. 2/1/2024 n. 4 che, nella situazione classica della revoca del concordato e dichiarazione di fallimento, afferma che il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è prededucibile anche nel successivo fallimento se la relativa prestazione era stata funzionale alla prima procedura.
      A nostro avviso anche nella fattispecie in esame il credito in questione del professionista, che ha svolto attività funzionale al fallimento nel corso dello stesso, mantiene la collocazione prededucibile non essendoci una norma, né una ragione logica per la trasformazione di un credito prededucibile in concorsuale per effetto della revoca del fallimento. Probabilmente nel caso non si può parlare di consecuzione tra procedure dato che il fallimento è stato revocato, per cui è come se non fosse stato dichiarato, salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti, per cui la giustificazione la vedremmo, più che nella consecuzione tra procedure, nella salvezza degli effetti della procedura revocata affermata dall'art. 18 l. fall. e nella continuità della procedura concordataria precedente in cui tali effetti permangono.
      Zucchetti SG srl