Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Coordinamento tra Art. 44 LF ed Art. 78 LF

  • Massimo De Gaetani

    LUCCA
    07/02/2021 12:37

    Coordinamento tra Art. 44 LF ed Art. 78 LF

    Come si coordinano gli Artt. 44 e 78 L.Fall. al momento in cui, dopo la dichiarazione di fallimento, sia stato effettuato un pagamento con addebito sul c/c bancario?
    Da un lato, infatti, l'Art. 44 prevede l'inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la sentenza di fallimento, ed in questo caso il pagamento sembrerebbe ripetibile dal fornitore che ha ricevuto il pagamento.
    Dall'altro lato, l'Art. 78 L.Fall. dispone lo scioglimento (automatico) del rapporto di conto corrente, da cui dovrebbe derivare che ogni pagamento effettuato da quel momento in poi è stato effettuato con risorse della Banca e non del correntista, che quindi potrebbe richiedere all'Istituto di Credito la restituzione delle somme uscite dal c/c.
    Sul medesimo argomento, come possono essere trattati i pagamenti effettuati con POS/bancomat dopo la dichiarazione di fallimento?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2021 19:35

      RE: Coordinamento tra Art. 44 LF ed Art. 78 LF

      Le due norme da lei richiamate si completano tra loro. L'art. 44, co. 2 l. fall. sancisce la inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, per cui se il terzo debitore paga quanto dovuto al fallito può essere chiamato dal curatore a rinnovare il pagamento, stante l'inefficacia del primo versamento. Se il debitore paga il fallito tramite un bonifico, questo finisce su un conto che, per il disposto dell'art. 78, si è sciolto con la dichiarazione di fallimento con effetto da quel momento, per cui l'accredito successivo allo scioglimento non può essere trattenuto dalla banca o versato al fallito, ma va acquisito alla massa. Se ciò avviene il pagamento effettuato dal terzo è pervenuto non al fallito- e quindi non è inefficace ai sensi dell'art. 44- ma proprio al fallimento, per cui la partita è chiusa.
      Questo è il meccanismo legale, solo che nella prassi nascono problemi in quanto spesso la banca indebitamente trattiene quanto ricevuto in compensazione di suoi eventuali crediti, nel qual caso la somma non perviene al fallimento; a questo punto il curatore o insiste nel pretendere dalla banca la restituzione dell'accredito effettuato su un conto chiuso per legge o si rivolge al terzo richiedendo il rinnovo del pagamento; quello che non può fare è agire nei confronti di entrambi per ricavarne un ingiustificato arricchimento.
      Zucchetti SG srl