Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Nomina Curatori, mancato deposito rendiconto ad opera del Curatore rinunciatario, onorario spettante

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    10/02/2026 09:18

    Nomina Curatori, mancato deposito rendiconto ad opera del Curatore rinunciatario, onorario spettante

    Salve,
    al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, vengo a partecipare la seguente fattispecie.
    Nell'ambito di una procedura fallimentare risalente agli anni 90, nel 2020, in ragione della rinuncia ad opera del Curatore originariamente nominato, vengo nominato "nuovo" Curatore.
    Ora, espletate tutte le attività liquidatorie, mi accingo ad avviare la procedura concorsuale verso la chiusura e, all'uopo, riflettevo sull'onorario spettante ai Curatori ex art. 39 L.F., assodate le premesse in ordine all'unitarietà dell'onorario ed alla relativa liquidazione secondo il criterio di proporzionalità e sulla base dell'attivo e del passivo, rispettivamente, liquidato ed accertato.
    Nella mia fattispecie, il precedente Curatore non risulta abbia depositato il relativo conto della gestione e, pertanto, in assenza della relativa approvazione non dovrebbe aver diritto alla maturazione di alcun compenso.
    Ora, previa approvazione del conto della mia gestione, dovendo presentare al Tribunale la richiesta di liquidazione, evidenziata la circostanza innanzi richiamata, mi chiedevo se:
    - domandare solo il compenso spettante allo scrivente in ragione della massa attiva liquidata;
    - pur non essendo stato approvato il conto della gestione ma avendo, il precedente Curatore, accertato esclusivamente la massa passiva, richiedere, in suo favore, la determinazione dell'onorario sulla base del passivo accertato.

    Ogni ulteriore aspetto ed elemento di riflessione sarà accolto con favore.

    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2026 18:43

      RE: Nomina Curatori, mancato deposito rendiconto ad opera del Curatore rinunciatario, onorario spettante

      La mancata presentazione del conto gestione da parte del precedente curatore non è ostativo alla liquidazione del suo compenso per l'attività espletata, ma è solo una irregolarità procedurale, per cui valgono i criteri da lei richiamati in ordine all'unitarietà dell'onorario ed alla relativa liquidazione secondo il criterio di proporzionalità dettati dall'art. 39. E' corretto, quindi, che lei chieda la liquidazione dell'intero unitario compenso e che indichi l'attività svolta dal precedente curatore (prevalentemente accertamento del passivo) e quella espletata da lei (prevalentemente liquidazione dell'attivo) per stabilire il criterio di proporzionalità.
      Zucchetti SG srl