Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Comitato dei Creditori

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    25/03/2020 11:10

    Comitato dei Creditori

    Buongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Il presidente del Comitato dei Creditori - costituito due anni fa - è un creditore artigiano che, a seguito di riparto parziale, è stato interamente pagato.
    La procedura non potrà essere chiusa a breve, per cui mi chiedo se sia obbligatorio sostituire il creditore nominato, perchè interamente soddisfatto, oppure se questo - ovviamente se presta il suo consenso - può restare a far parte del Comitato dei Creditori.
    grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2020 20:01

      RE: Comitato dei Creditori

      l comitato dei creditori è un organo collegiale che rappresenta gli interessi della massa dei creditori, per cui la legge prevede che i membri siano scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (art. 40, co. 2). Ovviamente i membri del comitato sono tanto più stimolati a partecipare quanto più siano interessati all'esito della procedura; per questo motivo il primo comma dell'art. 40 indica di scegliere i componenti del comitato tra i creditori che hanno dichiarato la loro disponibilità a farne parte e prevede la modifica del comitato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato. La variazione dello stato passivo è da intendere non solo in senso giuridico quale modifica apportata a seguito di una impugnazione o revocazione di credito ammesso, ma in senso pratico, quale variazione dovuta anche al fatto che un creditore sia stato ormai pagato, per cui è ipotizzabile un successivo disinteresse alle sorti della procedura, tant'è che la norma valorizza anche altri giustificati motivi.
      In sostanza il legislatore ha voluto che ci sia in ogni procedura fallimentare fin dall'inizio un organo collegiale in rappresentanza dei creditori, fortemente motivato ed efficiente, in considerazione dei numerosi compiti attribuiti a tale organo in modo da evitare che le scelte più importanti della procedura, specie di carattere economico, siano prese soltanto dal curatore e dal giudice delegato, nell'assenza o nel disinteresse dei creditori o di chi li rappresenta.
      Per questi motivi, a nostro avviso, benchè l'art. 40 non ponga in termini tassativi la sostituzione di un componente del comitato ormai pagato, la sua sostituzione diventa doverosa, tanto più quando, come lei dice, nel suo caso la procedura non potrà essere chiusa a breve e il creditore soddisfatto è il presidente del comitato, il cui impegno è ancor più importante di quello degli altri membri per il funzionamento dell'organo .
      Zucchetti SG srl