Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Nuova proposta concordato fallimentare dopo comunicazione precedente proposta

  • Giuseppe Monaco

    Napoli
    02/07/2024 11:28

    Nuova proposta concordato fallimentare dopo comunicazione precedente proposta

    Salve,
    Volevo chiedere se, dopo la comunicazione ai creditori di una domanda di concordato fallimentare ex art 124 l. Fall ma prima del voto dei creditori, è ammissibile la presentazione di una nuova proposta di concordato fallimentare proposta da un altro soggetto ed, in caso affermativo, come vanno gestite le due proposte concorrenti.
    Grazie per la risposta che vorrete dare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/07/2024 18:25

      RE: Nuova proposta concordato fallimentare dopo comunicazione precedente proposta

      La parte finale del comma 2 dell'art. 125 l. fall. stabilisce che "In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma".
      Dalla lettura di questa norma si capisce che, ove vi siano più proposte di concordato o ne sopraggiunga una nuova, compete al comitato dei creditori decidere quale sia quella da presentare ai creditori per l'approvazione, sempre che il giudice delegato non abbia già provveduto a disporre la comunicazione della precedente proposta ai creditori stessi, provvedimento che quindi preclude la possibilità di nuove proposte. La seconda parte della norma poi riserva al giudice, se vi è la richiesta del curatore, il potere di superare la decisione del comitato dei creditori e ordinare la comunicazione ai creditori di una o più altre proposte, tra quelle non scelte dal comitato dei creditori, nel caso in cui esse siano ritenute parimenti convenienti, sempre che, nel presupposto posto in precedenza, le nuove proposte siano scrutinabili per essere pervenute prima che il giudice abbia disposto la comunicazione ai creditori dell'originaria unica proposta.
      Zucchetti SG srl