Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

credito privilegiato art. 2777 C.C. - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    11/03/2021 19:40

    credito privilegiato art. 2777 C.C. - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

    Devo predisporre un piano di riparto per una procedura nella quale è insinuata Agenzia Riscossione con il privilegio indicato in oggetto: codice FALLCO assegnato nello stato passivo Ai1.1c.
    Premesso che l'attivo realizzato fa riferimento esclusivamente a beni immobili sui quali gravano iscrizioni ipotecarie che assorbirebbero tutto l'attivo, vorrei la conferma che il credito di Agenzia Riscossione è anteposto al credito ipotecari
    Ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta ed invio cordiali saluti.
    RAG. LORETTA ZANNONI
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2021 19:49

      RE: credito privilegiato art. 2777 C.C. - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

      Ci scusi per il ritardo dovuto ad un disguido nella trasmissione della domanda.
      La voce Ai1.1c riguarda i crediti per privilegio sugli immobili dichiarato da leggi speciali preferiti ad ogni altro credito, per cui se tale voce è stata correttamente utilizzata, certamente il credito così qualificato prevale sulle ipoteche.
      Ovviamente, non abbiamo elementi per dire se la voce sia stata usata per il credito che in essa poteva rientrare.
      Zucchetti SG srl
      • Loretta Zannoni

        Faenza (RA)
        16/03/2021 11:44

        RE: - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

        Ringrazio per la risposta ma mi servirebbe la conferma che il credito di cui alle leggi indicate in oggetto abbia il privilegio di cui all'art. 2777 e quindi il codice attribuito Ai1.1 sia corretto.
        Grazie e cordiali saluti .
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/03/2021 19:59

          RE: RE: - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

          Nella precedente risposta abbiamo detto che non avevamo elementi per dire se il codice Ai1.1c era stato usato correttamente.
          Tale codice identifica i "crediti per privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro credito ex art. 2777 u.c. c.c.", ove, come si vede il richiamo all'ult. comma dell'art. 2777c.c. serve ad identificare la priorità dei privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro, i quali sono posposti solo ai privilegi per spese di giustizia. Proprio questa dizione, unita a quella del secondo comma dell'art. 2748 c.c., per il quale i privilegi speciali sugli immobili sono preferiti alle ipoteche, salva diversa disposizione di legge, fa capire che i privilegi speciali immobiliari qualificati col codice indicato (in quanto si tratta di privilegi che la legge dispone essere preferiti ad ogni altro) prevalgono sulle ipoteche.
          Questo spiega la nostra precedente risposta secondo cui "se tale voce (quella sub Ai1.1c) è stata correttamente utilizzata, certamente il credito così qualificato prevale sulle ipoteche".
          Il problema quindi rimane: Il credito che lei ha codificato con la voce citata era assistita da un privilegio che la legge dichiara preferito ad ogni altro?
          Vediamo che nell'intestazione della domanda lei cita il d.lgs. n. 347/1990 e l'art. 8 dello stesso stabilisce che "Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi". E' vero che l'imposta ipotecaria è un tributo indiretto che, a norma dell'art. 2772 c.c. "non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti che i terzi anteriormente acquistato sugli immobili, ma questa disposizione, ammesso che si riferisca anche ai diritti reali di garanzia, quale l'ipoteca, non dovrebbe costituisre una eccezione al secondo comma dell'art. 2748 c.c. proprio perché la norma specidica del d.lgs n. 347 del 1990 qualifica il privilegio come preferito ad ogni altro.
          Questa tuttavia è una nostra interpretazione, di cui siamo convinti, tuttavia, trattandosi di una questione giuridica incerta, abbiamo lasciato la libertà all'utente di qualificare il credito in questione con il codice da lei indicato, che lo antepone alle ipoteche, oppure con il codice Ai2.1 che individua i crediti assistiti da privilegio immobiliare che la legge ritiene posposti alle ipoteche, in deroga all'art. 2748, co. 2, c.c., che, quindi lo pospone alle ipoteche.
          Questa scelta non possiamo farla noi, ma deve farla lei; noi abbiamo espresso la nostra opinione giuridica e le offriamo con Fallco lo strumento per seguire sia la nostra idea che quella contraria.
          Zucchetti Sg srl
          • Loretta Zannoni

            Faenza (RA)
            17/03/2021 10:11

            RE: RE: RE: - L.25/06/43 n. 540 e D.lgs 31/10/90 n. 347

            Ringrazio per l'approfondimento. Cordiali saluti.