Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

  • Roberta Evandri

    Fermo
    15/11/2021 12:44

    PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

    Ho intenzione di chiudere il fallimento di cui sono Curatore, in quanto l'attivo è pari a zero e non vi sono prospettive di futuri realizzi. Ho deciso di depositare rendiconto di gestione nel quale darò atto di quanto sopra e del fatto che sebbene siano state presentate due istanze di insinuazione chiedo la chiusura ai sensi dell'art 118 comma 1 4) L.F. , poiché sarebbe solo antieconomico proseguire.
    Si pone il problema del pagamento del compenso al coadiutore (Dottore Commercialista ) non essendoci attivo.
    - Posso presentare istanza di liquidazione al G.D. previo rilascio di fattura da parte del coadiutore, chiedendo che il suo compenso venga posto a carico dello Stato, parimenti al mio quale Curatore?
    - Pago io anticipando le somme per il compenso come da fattura che mi farò rilasciare dal coadiutore e chiedo in sede di rendiconto/istanza di liquidazione del compenso del curatore che tale somma mi venga rimborsata insieme alle altre già da me anticipate debitamente inserite nel libro giornale vidimato?
    E' corretta la scelta di procedere come sopra in riguardo alla chiusura e quale delle due alternative proposte posso seguire onde pagare il coadiutore per l'attività espletata?
    Ringrazio per la disponibilità
    Roberta Evandri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2021 17:23

      RE: PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

      Sicuramente è corretta, anzi doverosa, la scelta di chiudere il fallimento in mancanza di attivo che non consente il pagamento neanche delle spese prededucibili.
      Quanto al compenso del coadiutore va premesso che, a norma del secondo comma dell'art. 32 l. fall., il compenso del coadiutore non va pagato dal curatore né è detratto da quello del curatore (come invece il compenso del delegato), ma è a carico della procedura, solo che "del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore".
      Riteniamo, altresì il compenso e le spese del coadiutore possano essere poste a carico dell'Erario in quanto tra queste rientrano "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato" (art. 146, co. 3, lett. c) DPR n. 115 del 2002); avendo la Corte Costituzionale (Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174) ritenuto che tale previsione è applicabile al curatore, ci sembra che lo stessa soluzione vada estesa a chi coadiuva con il curatore.
      E' chiara quindi la nostra opzione per la prima alternativa da lei formulata.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Costa

        Piacenza
        15/11/2023 15:13

        RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

        Mi inserisco nella discussione.
        Nel caso di fallimento senza attivo, apprestandomi a domandarne la chiusura, a livello procedurale è corretto depositare prima il rendiconto di gestione e solo in seguito alla sua approvazione presentare istanza di liquidazione del coadiutore (commercialista ) a carico dell'Erario?
        Inoltre per le spese anticipate dal coadiutore, quali spese per gli adempimenti presso registro imprese, e non ancora quantificate come è meglio procedere? le paga il Curatore come anticipazioni delle quali poi chiederà la liquidazione? devono necessariamente essere inserite nel rendiconto di gestione?
        Vi ringrazio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/11/2023 19:18

          RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO


          Anche se manca attivo, tutte le spese della procedura, comprese quelle riguardanti il compenso del coadiutore, vanno regolate prima della presentazione del conto gestione, che è l'atto finale che rende al debitore e ai creditori il conto di ciò che il curatore ha fatto nel corso della procedura. Se non vi sono liquidità, neanche per rimborsare le spese anticipate dal coadiutore, le stesse non vengono pagate né è tenuto ad anticiparle , a sua volta, il curatore; peraltro l'art. 146 DPR n. 115 del 2002 include tra le spese anticipate dall'erario "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato", tra i quali rientrano il curatore ed anche i coadiutori.
          Zucchetti SG srl
    • Fabrizio Condemi

      REGGIO CALABRIA (RC)
      21/01/2026 10:50

      RE: PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

      Salve,
      mi inserisco in questo tema delicato.
      Stesso caso ma il problema riguarda il coadiutore del commissario in concordato preventivo (liquidato distintamente dal Tribunale ante fallimento), quando poi, a seguito di dichiarazione di Liquidazione Giudiziale, il commissario diviene Curatore ma il coadiutore del commissario non viene confermato (il Tribunale considera non necessaria la figura di un coadiutore nella procedura di L.G.); il quesito si pone se, come ritengo, il coadiutore del commissario sia a tutti gli effetti una spesa di Giustizia e quindi va liquidato in prededuzione come spese di Giustizia (campione, cancelleria, Fallco, ecc.);
      ovvero come il credito del commissario (e del coadiutore dello stesso) che è certamente da considerare una spesa di giustizia, che nella graduazione dei privilegi occupa il primo posto, sia nel campo mobiliare che immobiliare, giusto il combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c..
      Pertanto al momento della distribuzione eventuale il compenso dell'ufficio del commissario (comm+coad.) andrebbe onorato prima degli altri privilegiati. Ovemai non ci fosse attivo, tali compensi (già liquidati dal Tribunale ante LG) andrebbero a carico dell'Erario?
      Chiedo se siete d'accordo su tale mio studio. Grazie mille
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        24/01/2026 10:53

        RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COADIUTORE FALLIMENTO SENZA ATTIVO

        Confermiamo. Il compenso del commissario giudiziale e del coadiutore è prededucibile e assistito dal privilegio da lei indicato nella domanda. Evidentemente, in assenza di attivo vanno poste a carico dell'Erario.
        Ribadiamo solo qualche perplessità in ordine alla possibilità che il commissario giudiziale possa nominare un coadiutore, posto che, come abbiamo osservato in altre risposte, l'art. 129 (il quale riconosce al curatore la facoltà di nomina di un coadiutore) non è richiamato dall'art. 92 comma 2 c.c.i.i.