Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

creditore irreperibile - art. 117 c.4 lf

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    15/10/2025 17:22

    creditore irreperibile - art. 117 c.4 lf

    buongiorno,
    sto procedendo ad effettuare il riparto finale di un fallimento e ho riscontrato la presenza di alcuni creditori irreperibili; premesso che, come fatto in altre occasioni, provvederò a depositare tali somme in libretti giudiziari previa richiesta al GD, la domanda era prettamente tecnica: per alcuni di questi si tratterebbe di creditori che il fallimento, quale sostituto d'imposta, in sede di pagamento dovrebbe preventivamente assoggettare a ritenuta d'acconto e procedere al pagamento dell'importo "netto" a favore del creditore beneficiario; in tal caso, essendo il creditore irreperibile, devo comunque applicare tale ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della ritenuta? oppure devo versare l'importo lordo? io propenderei per questa seconda soluzione in quanto riterrei che l'applicazione di tale ritenuta dovrebbe avvenire soltanto all'atto dell'effettivo pagamento; tuttavia la cosa mi fa sorgere alcune perplessità anche perchè a breve il fallimento sarà chiuso e, nel caso di futuro pagamento, non sarà più in grado di effettuare alcuna ritenuta.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/10/2025 18:27

      RE: creditore irreperibile - art. 117 c.4 lf

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione, ritenendo che lei debba comunque applicare la ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della stessa. Con il riparo e l'attribuzione al creditore della somma da questo risultante lei adempie agli obblighi della curatela solo che, quando il pagamento, che dovrebbe avvenire "nelle mani" del creditore beneficiario non può essere effettuato perchè quest'ultimo è irreperibile, lo stesso viene eseguito ricorrendo al meccanismo sostitutivo di cui al comma 4 dell'art. 117 con cui il curatore effettua il pagamento dovuto. In sostanza il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 equivale al pagamento diretto al creditore, tant'è che il deposito è formalmente intestato alla procedura, anche se chiusa (l'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore dei singoli creditori irreperibili . di cui si parlava in passato non sono ora possibili perché per la legge antiriciclaggio la banca deve censire l'intestatario del libretto e formalizzare con lui il contratto bancario, il che nel caso di creditore irreperibile evidentemente non è possibile), ma comunque quel deposito è vincolato alla soddisfazione del creditore irreperibile almeno per cinque anni, durante i quali costui può pretendere che il depositario gli corrisponda quanto liquidato dal fallimento in suo favore. Decorso tale periodo senza che il creditore si sia attivato, per evitare una situazione di stallo a tempo indeterminato, ha previsto che "decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato", ove è significativa la dizione della norma quando permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Altro elemento significativo che la somma depositata ai sensi del comma 4 dell'art. 117 debba corrispondere a quanto effettivamente viene assegnato al creditore irreperibile è dato dal fatto che se questi rimane inerte, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117, ossia come dice l'art. 117 l.fall., vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 CCII "allo stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
      Zucchetti SG srl