Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

offerta migliorativa ex art 107 ed eventuale integrazione cauzione versata

  • IVG di Pisa

    PISA
    25/09/2024 14:34

    offerta migliorativa ex art 107 ed eventuale integrazione cauzione versata

    Buonasera,
    pongo il seguente quesito nella speranza di togliere i dubbi sulla questione, a titolo esemplificativo.
    asta aggiudicata in favore del sig. x per € 100.000 con versamento cauzione di € 10.000.
    perviene nei termini previsti offerta irrevocabile di € 110.000,00 con cauzione accompagnatoria di € 11.000,00.

    è pacifico che bisogna predisporre nuova gara tra aggiudicatario provvisorio ed offerente migliorativa, il mio quesito è il seguente, l'aggiudicatario provvisorio, in quanto tale è automaticamente ammesso alla nuova gara oppure dovrà integrare la cauzione versata in precedenza di ulteriori € 1.000,00 per pareggiare la cauzione versata dall'offerente migliorativo?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/09/2024 17:31

      RE: offerta migliorativa ex art 107 ed eventuale integrazione cauzione versata

      Il fatto che nella domanda si faccia riferimento ad un aumento del 10% e si dia per indiscusso che bisogna procedere ad una nuova gara, ci fa presumere o che la procedura sia assoggettata alla legge fallimentare (e non al nuovo codice della crisi) o che il curatore abbia proposto nel programma di liquidazione che la vendita sia effettuata dal giudice delegato secondo le regole del codice di rito.
      In questo secondo caso, ove sia stata effettuata una vendita all'incanto trova applicazione l'art. 584 c.p.c., che regola in modo completo la fattispecie delle offerte in aumento dopo l'incanto. Orbene, la Cassazione ha ritenuto che a seguito della riscrittura di detto articolo (intervenuta ad opera della l. 14 maggio 2005 n. 80) la nuova gara "rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione" (Cass. 13/07/2011, n.15435).
      Di conseguenza il comma 4 dell'art. 584 c.p.c., lì dove dispone che "Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma", va inteso nel senso che l'integrazione della cauzione riguardi anche l'aggiudicatario provvisorio, e non solo gli altri offerenti.
      Questa stessa regola si applica nelle vendite competitive di cui all'art. 107 l. fall. o dell'art. 216 c.c.i.i.?
      Nel vigore del nuovo codice non è più previsto il potere di sospensione del curatore di cui al comma 4 dell'art. 107 ed è il giudice che dispone, a norma dell'art. 217 se sia il caso di disporre un nuovo esperimento, le cui condizioni saranno stabilite dal giudice stesso. In mancanza di disposizioni , a nostro avviso, le nuove modalità di vendita tramite il portale delle vendite pubbliche, che si esauriscono appunto con l'aggiudicazione, inducono a ritenere che il successivo esperimento sia uno nuovo rispetto al precedente e non la continuazione; di conseguenza anche in tal caso la cauzione dovrebbe essere integrata.
      Se, invece si applicano le disposizioni della legge fallimentare, i dubbi su questa soluzione si moltiplicano perché qui trova applicazione l'art. 107 comma 4, l. fall., che prevede soltanto la sospensione della vendita ma non espressamente il rinnovo della stessa quale soluzione obbligata, per cui in tal caso, ove si disponga un nuovo esperimento rimane il dubbio se questo sia da considerare come continuazione del precedente (nel qual caso la cauzione non va integrata9 o sia un distinto esperimento, che richiede, come nel caso dell'art. 584 cpc la integrazione della cauzione.
      Zucchetti SG srl