Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

gratuito patrocinio

  • Laura Vendrame Innocenti

    Bolzano (BZ)
    17/03/2023 09:31

    gratuito patrocinio

    Il Fallimento ammesso al gratuito patrocinio vince in primo grado. La sentenza viene appellata. Nel corso del procedimento di appello il Fallimento promuove azione esecutiva in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e incassa delle somme. Il Fallimento vince in secondo grado, e la sentenza contiene la condanna di controparte a rifondere le spese di lite all'Erario.
    Post sentenza il difensore del Fallimento chiede alla Corte di appello la liquidazione giusta gratuito patrocinio del proprio onorario, facendo presente che il Fallimento nel corso del procedimento di appello ha incassato esecutivamente somme in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. La Corte per liquidare il compenso pretende che il curatore fornisca attestazione del Giudice delegato di persistenza della mancanza di attivo quale requisito per mantenere l'ammissione a gratuito patrocinio.
    I miei dubbi sono:
    1) le somme incassate dal Fallimento con la procedura esecutiva in forza di sentenza poi appellata, sono da considerarsi "attivo" e comportano la revoca del gratuito patrocinio, o il Curatore non può disporne in quanto incassate in forza di una sentenza che al momento non è definitiva, in quanto la sentenza di appello che l'ha confermata potrebbe essere impugnata in Cassazione?
    2) Se il GD ritiene di revocare il gratuito patrocinio …il Fallimento può pagare l'avvocato anche se la sentenza contiene la condanna di controparte a pagare le spese a favore dell'Erario? Occorrerà chiedere la revocazione della sentenza ?
    3) se ci sono altre spese in prededuzione e l'attivo non è sufficiente per pagarle tutte, come viene ripartito l'attivo stesso?
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.
    Avv. Laura Vendrame
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2023 19:38

      RE: gratuito patrocinio

      Le somme incassate dal fallimento in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva e non ancora passata in giudicato essendo ancora in corso il termine per il ricorso in Cassazione costituisce attivo del fallimento ma attivo non disponibile, nel senso che detti importi non possono essere distribuiti tra i creditori, come precisa il terzo comma dell'art. 113, per il quale, appunto, "Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato". Questa situazione comporta, a nostro avviso, che il Giudice delegato possa dichiarare la persistenza della mancanza di attivo in quanto un attivo di cui il fallimento non può disporre equivale a mancanza di attivo.
      Qualora il giudice fosse di diverso avviso e si arrivasse alla revoca del gratuito patrocinio (ci sembra difficile, ma seguiamo la sua ipotesi per rispondere ai quesiti posti), il legale del fallimento potrebbe chiedere il pagamento delle suo compenso al fallimento, a nulla rilevando la condanna alle spese di causa contenuta in sentenza in quanto questa riguarda i rapporti tra le parti in causa nel mentre il pagamento del compenso al proprio legale attiene al rapporto professionale instaurato tra professionista e cliente; la parte soccombente deve provvedere alla rifusione delle spese alla parte vittoriosa in forza della condanna contenuta in sentenza e ciascuna di esse paga i rispettivi professionisti.
      Se, a quanto capiamo, il credito del legale è in prededuzione, questo, in mancanza di contestazioni, potrebbe essere pagato fuori riparto se vi sono disponibilità tale da far fronte a tutte le prededuzioni, altrimenti bisogna graduare i crediti secondo l'ordine dei privilegi e soddisfarli seguendo tale ordine. Il credito del legale godrebbe quindi, all'interno delle prededuzioni, del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG srl