Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riabilitazione

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    24/07/2024 17:28

    riabilitazione

    nella visura del casellario giudiziale del fallito risulta iscritto un fallimento per l'anno 1991, è stata fatta richiesta al Tribunale competente -giudice esecuzione- sez penale per la cancellazione , che è stata disposta dallo stesso.
    ma attualmente è ancora presente l'iscrizione
    pertanto si è fatta richiesta di riabiltazione al Tribunale di sorveglianza che ritiene la richiesta inammisibile cosi motivandola :"premesso che in istanza si chiede la riabilitazione da condanne per reati depenalizzati (istanza inammissibile, in quanto in tal caso va chiesta al giudice dell'esecuzione la revoca dellasentenza) e da sentenze dichiarative del fallimento (inammissibile anch'essa, essendo l'istitutodella riabilitazione del fallito abrogato, con l'effetto che le sentenze fallimentari non sono piùsegnalate nel casellario giudiziale)"; sicchè il tribunale di sorveglianza attesta la sua non competenza e l'abrogazione dell'istituto , quindi la rihciesta non doveva essere proprio presentata
    Chiedo un vostro illustre parere in merito alla persistenza dell'iscrizione che potrebbe essere pregiudizievole ,
    la cancellazione ottenuta dal Giudice di primo grado riabilita il soggetto ?
    la cancellazione dovrebbe essere stata fatta?
    premetto che non c'è stata nessuna persona offesa dal reato il magistrato di sorveglianza sottolinea che " In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato" è inteso nel senso che la riabilitazione è indipendente dal pagamento delle obbligazioni ?
    grazie spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/07/2024 10:40

      RE: riabilitazione

      Con il d.lgs n. 169 del 2007 (c.d. decreto correttivo), entrato in vigore l'1 gennaio 2008, è stato abrogato l'art. 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che prevedeva l'iscrizione nel casellario giudiziale, per estratto, dei "provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare, quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito", sicchè, a partire dall'1.1.2007, le sentenze dichiarative del fallimento non sono più iscritte nel casellario e gli effetti della chiusura del fallimento sono equiparati, in materia di casellario giudiziale, a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 luglio 2006.
      Per le sentenze di fallimento antecedenti iscritte al casellario, come nel suo caso, si è tentata la via della di chiedere la riabilitazione civile, ma il ricorso, come nel suo caso è inammissibile in quanto tale istituto è stato abrogato dal d.lgs n. 5 del 2006 (e non vi sono contrasti sul punto).
      Cosa fare allora?
      Si tratta di una questione penalistica che è materia non coperta dai nostri esperti, tuttavia ci sembra applicabile la procedura prevista dall'articolo 40 Dpr 313/2002 secondo cui bisogna presentare un ricorso con cui si chiede la cancellazione al giudice penale (e non civile come nel caso di riabilitazione) del luogo in cui è nato il fallito (non di quello in cui si è tenuta la procedura fallimentare), producendo il certificato di chiusura del fallimento; il Tribunale decide in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666 del c.p.p..
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        28/07/2024 17:13

        RE: RE: riabilitazione

        Gent.mi

        ringraziandovi per la Vostra risposta pongo ulteriore quesito
        il tribunale Sez.Penale dove è nato il fallito ai sensi art. 40 D.P.R. n. 313 del
        2002 ha Disposto la cancellazione dal casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento ma allo stato attuale esse ancora risultano , la presenza di tali iscrizioni è stata pregiudizievole per ulteriori situazioni .
        nella sentenza di fallimento non cè stata alcuna condanna ad ammende e o risarcimenti vs terzi, ma la sola condanna alle spese processuali avvenuta nell'anno 2005.
        Il tribunale di Sorveglianza nel rigettare il ricorso in quanto inammissibile per competenza dello stesso, nelle motivazioni conferma che sono ininfluenti, ai fini della valutazione l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, riferendosi alle spese processuali .
        Chiedo il Vostro illustere parere,
        Nonostante il decreto Sezione penale che ordina la cancellazione dichiarativa di fallimento, la sua persistenza potrebbe essere legata al non pagamento delle spese processuali?oppure come affermato dal Tribunale di sorveglianza esse sono ininfluenti alla fine della cancellazione ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/07/2024 12:37

          RE: RE: RE: riabilitazione

          Anche noi riteniamo che il mancato pagamento delle spese processuali sia ininfluente ai fini della cancellazione; questa è stata disposta e il provvedimento deve essere eseguito; a fronte dell'inadempimento di tale obbligo legittimamente disposto dall'organo competente, non vediamo altra via che fare un ulteriore sollecito al casellario a provvedere alla cancellazione e nella persistenza della stessa proporre una denuncia penale per violazione dell'ordine del giudice, ex art. 38/8 c.p..
          Zucchetti SG srl