Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Istanza/ricorso per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio ex art. 186 l.f. - procedimento

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    08/11/2024 22:38

    Istanza/ricorso per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio ex art. 186 l.f. - procedimento

    Sotto il profilo del procedimento, per chiedere la risoluzione di un concordato preventivo liquidatorio ai sensi dell'art. 186 della vecchia L.F. il relativo ricorso per la risoluzione proposto dai creditori va depositato come sub-procedimento della procedura di concordato preventivo presso la cancelleria fallimentare competente, che ha già in gestione il fascicolo della procedura concorsuale in corso, oppure come un autonomo procedimento civile, da presentare presso la cancelleria civile che assegnerà un diverso numero di ruolo?
    Un errato deposito del ricorso può determinare una dichiarazione di inammissibilità?
    Ringrazio sin d'ora per la cortese risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2024 11:20

      RE: Istanza/ricorso per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio ex art. 186 l.f. - procedimento

      Il primo punto per risolvere la questione riguarda la competenza del tribunale che tratta della risoluzione del concordato. Apparentemente sembra essere quella del giudice ordinario di cognizione configurando la risoluzione del concordato come una normale azione di risoluzione contrattuale, tuttavia non è esattamente così perché la legge delinea i compiti del commissario, del giudice delegato e del tribunale nella fase della esecuzione del concordato. Durante questa, infatti, il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e deve se del caso adottare le iniziative per provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 137 - 138 L. F. (risoluzione o annullamento del concordato) richiamati dall'art. 186, primo comma, della legge medesima; mentre spetta al giudice delegato determinare le modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, se tale determinazione gli è stata rimessa nella sentenza di omologazione. Pertanto, anche ad escludere che permanga una sorta di competenza funzionale del tribunale a provvedere in via generale sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori, è da ammettere che la legge attribuisce la competenza sulla risoluzione al tribunale fallimentare.
      Se si muove da questa premessa, il procedimento di risoluzione può essere inquadrato come un sub procedimento del concordato preventivo da presentare, quindi alla cancelleria fallimentare competente, che ha già in gestione il fascicolo della procedura concorsuale in corso; tuttavia questa è una soluzione in base ad una interpretazione giuridica che non sempre viene tenuta presente dalla Cancellerie che funzionano secondo l'organizzazione data in ciascun tribunale.
      Quando è prospettabile una diversità di comportamenti tra vari uffici, la miglior cosa è informarsi preventivamente della prassi seguita nel tribunale che interessa.
      Zucchetti SG srl