Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CHIUSURA PROCEDURA FALLIMENTARE

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    11/03/2025 18:29

    CHIUSURA PROCEDURA FALLIMENTARE

    In qualità di Curatore mi trovo nella seguente fattispecie:
    1) risultano effettuati n. 4 piani di riparto parziali;
    2) redatto ed approvato il conto della gestione e incassato il compenso;
    Successivamente si è provveduto alla cessione del credito IVA sorto in epoca successiva all'approvazione del rendiconto.
    Tuttavia esiste una causa in corso nei confronti di altra procedura concorsuale (tale creditrice risulta ammessa al passivo con riserva e solamente allo sciogliersi della stessa si provvederà al relativo pagamento). Per l'effetto in sede di riparto parziale si è accantonata la relativa somma.
    Considerato che si prevede che la riserva non venga sciolta in tempi brevi, riterrei opportuno provvedere alla chiusura della procedura sulla base della disposizione dell'art. 118, comma 1, n.3) L.F.
    A questo punto chiedo se è possibile chiudere la partita IVA e cancellare la società dal Registro Imprese e depositare il residuo attivo a norma dell'art. 117 L.F. oppure sia necessario obbligatoriamente effettuare un piano di riparto finale con le somme presenti sul conto, accantonando le somme eventualmente spettanti al creditore ammesso con riserva e successivamente procedere con la chiusura della procedura.
    Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
    Dott. Roberto Marinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/03/2025 17:13

      RE: CHIUSURA PROCEDURA FALLIMENTARE

      Precisato che nella fattispecie non si perviene alla chiusura anticipata del fallimento per la presenza di una causa attiva, ma alla chiusura definitiva in quanto la causa pendente interessa solo quale evento condizionante un credito ammesso con riserva condizionata appunto all'esito di quella causa. Su versa pertanto nell'ipotesi tipica di cui al comma 2 dell'art. 117 l. fall. per il quale al momento del riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Una volta effettuato il riparto finale può chiudere il fallimento ai sensi dell'art. 119, comma 1 n. 3 e chiedere la cancellazione della società dal registro imprese e la cancellazione della partita IVA. Le ulteriori attività richieste al momento dell'esito del giudizio fanno parte di quelle che residuano in capo al curatore pur dopo la chiusura.
      Zucchetti SG srl