Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria fallimentare

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    13/02/2025 19:49

    Revocatoria fallimentare

    Gradirei la Vostra opinione circa il tema se le esenzioni da revocatoria fallimentare di cui al 3° comma dell'art.67 LF si applichino incontrovertibilmente anche alla fattispecie di revocatoria di cui al 1° comma dell'art.67 LF, e non solo a quella di cui al 2° comma.
    Ringrazio anticipatamente.
    Avv. Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/02/2025 19:32

      RE: Revocatoria fallimentare

      La domanda, apparentemente semplice, è carica di implicazioni non facili da risolvere. Il fatto è che il comma 3 dell'art. 67 l. fall.si limita a dire che non sono soggetti a revocatoria (da intendere fallimentare) quei pagamenti ed atti elencati nelle voci che seguono, per cui il dato letterale non di aiuto a dare una risposta alla sua domanda. A questo scopo è necessario esaminare le esenzioni voce per voce per capirne la ratio e valutare, in base a questa, la compatibilità con le ipotesi di revocatoria di cui al primo comma dell'art. 67. Ovviamente non possiamo fare in questa sede un lavoro del genere, ma chiarire cosa intendiamo indicando un tale metodo di indagine.
      Prendiamo ad esempio le esenzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 3 che hanno ad oggetto pagamenti che il legislatore intende tutelare se si tratta di pagamenti di beni o servizi avvenuti in modo ordinario nell'esercizio dell'attività di impresa o di rimesse avvenute in maniera consistente e durevole, da cui consegue che l'esenzione riguarda esclusivamente la revocatoria dei pagamenti solutori di cui al comma 2 perché se questi sono effettuati in modo anormale, ossia se non rientrano nei parametri indicati nelle due voci, diventano revocabili. Di contro lo scopo delle esenzioni di cui alle leti. c) e f) sembra quello di voler tutelare i soggetti destinatari, i promissari acquirenti di contratti con determinate caratteristiche e i prestatori di lavoro, di modo che la prevalenza data dalla norma all'elemento soggettivo meritevole di tutela dovrebbe indurre a ritenere che l'esenzione si estenda a tutte le ipotesi di revocatoria fallimentare non a titolo gratuito. Ad eguale conclusione dovrebbe giungersi per le esenzioni di cui alle lett. d) ed e) ove si parla di atti e garanzie posti in essere in esecuzione di strumenti di soluzione della crisi; qui lo scopo di queste esenzioni è quello di favorire l'utilizzo di strumenti di soluzione della crisi alternativi al fallimento, per cui l'esenzione dovrebbe valere anche per gli atti di cui al comma 1 dell'art. 67; e così via.
      Zucchetti SG srl