Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Morte del fallito

  • Umberto Romano

    Treviso
    08/10/2015 15:31

    Morte del fallito

    Pongo il seguente caso:
    Fallimento di snc con due soci marito e moglie.
    In corso di procedura uno dei due soci muore.
    L'art. 12 prevede che in questa ipotesi il fallimento prosegua nei confronti degli eredi e se questi sono più d'uno deve essere nomionato un rappresentante.
    La situazione patrimoniale del de cuius, a me nota in quanto curatore, è di eccedenza delle passività rispetto alle attività.
    Non credo che nessun erede abbia interesse ad accettare l'eredità perché, cosi facendo, andrebbe ad accollarsi le passività fallimentari residue (al netto degli attivi del de cuius).
    Cosa devo fare in tale situazione?
    Chi rappresenterà la posizone del fallito deceduto se nessun erede accetta?
    Mi conviene consigliare al socio fallito superstite (essendo il coniuge) di accettare integralmente l'eredità in quanto si trova già in una situazione di fallimento e l'accettazione integrale di eredità sarebbe per lui ininfluente?
    Il socio deceduto aveva altresì una ditta individuale che era stata attratta dal fallimento della snc; fino ad oggi avevo provveduto ad inviare le dichiarazioni iva annuali in quanto ho effettuto la vendita di alcuni beni mobili; devo fare qualche adempimento adesso a seguito del decesso?
    Vi ringrazio per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/10/2015 20:40

      RE: Morte del fallito

      La fattispecie da lei rappresentata è prevista dal terzo comma dell'art. 12 l.f., ove dispone che "Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente…". Il caso previsto dall'art. 528 c.c. è proprio quello in cui "il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari"; in tal caso, continua la norma "il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate (anche quindi del curatore fallimentare) o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità".
      Per la parte fiscale giriamo la domanda alla sezione che tratta questa materia.
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/10/2015 21:52

        RE: RE: Morte del fallito

        Posto quanto scritto nella risposta già data, relativamente all'eventuale presentazione dell'istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, non riteniamo che vi siano adempimenti fiscali a cui il Curatore sia tenuto in conseguenza del decesso del fallito.
      • Umberto Romano

        Treviso
        22/10/2015 15:36

        RE: RE: Morte del fallito

        Ma qualora il passivo superi l'attivo, come del caso di specie, che utilità ha nominare un curatore dell'eredità giacente?
        In tale ipotesi verrebbero aggiunti ulteriori costi alla procedura per il compenso del curatore di eredità giacente.
        Ritenete possibile che il curatore fallimentare possa procedere ugualmente nell' attivià liquidatoria senza dover nominare tale curatore ex art. 12, 3° comma, L.F. (ferma restando l'ipotesi di partenza, ovvero che nessun erede accetti l'eredità).
        Grazie.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/10/2015 19:46

          RE: RE: RE: Morte del fallito

          L'art. 12 l.f. è espressione di un principio generale, in base al quale nelle procedure concorsuali la morte del soggetto non determina la interruzione di strumenti processuali rivolti alla più sollecita soddisfazione dei creditori, per cui deve esserci un soggetto passivo, che siano gli eredi del defunto o il rappresentante comune da loro designato o il curatore all'eredità giacente o un amministratore, nel caso di cui all'art. 641 c.c.; riteniamo pertanto che nel suo caso un curatore all'eredità debba essere nominato, nonostante l'attivo sia inferiore al passivo.
          Zucchetti SG srl .
          • Maria Teresa Volpi

            Modena
            14/10/2016 15:58

            RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

            Mi inserisco nella discussione perché ho un quesito al quale non riesco a dare una risposta pratica.
            Sono stata nominata curatrice dell'eredità giacente di un soggetto fallito, in una procedura che ha all'attivo una quota immobiliare di scarso valore commerciale, rimasta invenduta da anni, e passivo largamente superiore. Per sveltire le procedure di vendita e chiusura del fallimento, ritenete che in ogni caso debba procedere ai sensi del codice di p.c. a redigere l'inventario con l'assistenza del cancelliere, ovvero, come sarebbe preferibile per economicità di procedura, possa per le vie brevi acquisire l'inventario e il passivo dal curatore fallimentare. In tal caso la mia attività si limiterebbe a rappresentare gli interessi del fallito, ovvero a vigilare sull'attività di liquidazione fallimentare, visto che l'amministrazione e conservazione del patrimonio è demandata alla curatela del fallimento.
            Premetto che si prospetta la chiusura del fallimento con il parziale pagamento delle sole spese di procedura.
            Vi ringrazio in anticipo per la preziosa collaborazione.
            M. Teresa Volpi
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              17/10/2016 17:02

              RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

              Riteniamo preferibile e corretta la seconda alternativa, dato che il suo compito è quello di rappresentare gli interessi dell'eredità e i beni che potrebbero rientrare nel compendio ereditario sono stati già appresi dal fallimento. Piuttosto, invece che in via breve, faccia formale comunicazione al curatore della sua nomina, chieda informazioni sullo stato del fallimento e si faccia trasmettere copia dell'inventario.
              Zucchetti SG srl
              • Maria Teresa Volpi

                Modena
                18/10/2016 09:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

                Grazie per i preziosi consigli.
                M.T.Volpi
          • Ornella Oropallo

            BATTIPAGLIA (SA)
            17/10/2017 22:45

            RE: RE: RE: RE: Morte del fallito


            Nelle more dell'accettazione dell'eredità da parte degli eredi, o della nomina del curatore all'eredità giacente, il curatore fallimentare può continuare a liquidare l'attivo (in special modo beni immobili), oppure deve sospendere ed attendere la nomina o designazione di un rappresentante degli eredi?
            Grazie per la collaborazione
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/10/2017 20:12

              RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

              Noi riteniamo che il curatore possa continuare l'attività liquidatoria perché la la morte del fallito non comporta l'interruzione del processo di fallimento, la cui sentenza dichiarativa è esecutiva. Noi infatti preferiamo quella linea interpretativa secondo cui la norma di cui all'art. 12 ha il solo scopo di consentire, in deroga alla previsione dell'art. 299 cpc, la continuazione automatica dei processi endofallimentari (opposizione sentenza di fallimento, reclami ex art. 26 ecc.) in corso.
              Secondo, invece, altro indirizzo la morte del fallito, pur non determinando l'interruzione del processo fallimentare, comporterebbe una specie di sospensione o di arresto, non meglio definiti, che impedirebbe agli organi fallimentari di procedere a quelle operazioni che presuppongono la presenza dl fallito o verso le quali il fallito avrebbe possibilità di proporre reclamo. Se si segue questa interpretazione si apre qualche spiraglio al divieto di liquidare perché gli spazi per il fallito di proporre reclamo, eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 contro gli atti del curatore si ampliano.
              Noi, come detto, aderiamo alla prima opinione perché nel processo civile di cognizione la morte di una parte determina l'interruzione del processo (parte i giudizi in Cassazione), inapplicabile peraltro nel processo esecutivo; sicchè, esclusa l'interruzione, ci sembra difficile costruire una situazione di stasi in attesa che si nomini un sostituto del defunto, da cui la interpretazione dell'art. 12 senso indicato, apparentemente riduttivo..
              Zucchetti Sg srl
    • Giovanni Califano

      montesarchio (BN)
      24/01/2024 20:58

      RE: Morte del fallito

      Il mio caso è così strutturato:
      Il sig. Bianchi, impresa individuale, viene dichiarato fallito.
      All'attivo della procedura viene appresa la quota pari ad 1/2 di un immobile in comproprietà con la moglie .
      Nel corso della procedura muoiono entrambi i coniugi lasciando un solo chiamato, figlio.
      Il chiamato, sia pure dopo tempo, non in possesso dei beni, rinuncia puramente e semplicemente, sia all'eredità del padre, fallito, che della madre.
      Il mio intendimento sarebbe: a) chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.12 l.f. comma 3.
      In virtù di quanto prevede l'art.42 l.f. comma 2, in mancanza di ogni altro erede i beni di proprietà della moglie del fallito, deceduta, vanno ad accrescere la massa attiva del fallimento ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/01/2024 20:08

        RE: RE: Morte del fallito

        Per la quota di proprietà del fallito non esistono problemi in quanto la morte di costui è intervenuta quando giù detta quota era acquisita all'attivo, nel mentre, per quanto attiene alla quota della moglie (e più in generale alla sua intera eredità) andrebbe chiarito chi è morto prima dei due coniugi, perché se è deceduta prima la moglie a questa è succeduto anche il marito per una quota che può variare a seconda che la defunta avesse redatto un testamento (nel qual caso bisognerebbe sapere cosa ha disposto e comunque la quota di legittima del coniuge è di un terzo) oppure no, nel qual caso l'eredità è devoluta in parti uguali al coniuge e al figlio.
        Ci chiarisca questi punti in modo che possiamo darle una risposta più puntuale. Grazie.
        Zucchetti SG srl
        • Giovanni Califano

          montesarchio (BN)
          27/01/2024 20:08

          RE: RE: RE: Morte del fallito

          La moglie è deceduta successivamente al marito. Non mi risulta alcun testamento.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            29/01/2024 17:25

            RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

            Come già detto nella precedente risposta la morte del marito dopo la dichiarazione di fallimento non produce alcun effetto sui beni acquisiti all'attivo fallimentare e essendo poi deceduta la moglie e avendo il figlio rinunciato all'eredità bisogna fare ricorso alla nomina del curatore all'eredità giacente, che ha lo scopo non di trasferire a costui la liquidazne die beni del defunto, ma soltanto quella di avere un interlocutore del curatore fallimentare che "rappresenti" il fallito.
            Quanto alla eredità della moglie, essendo questa deceduta dopo la morte del marito e senza testamento, ad essa è succeduto soltanto il figlio; a seguito della rinuncia di costui e in mancanza di altri eredi legittimi (ascendenti, collaterali) l'eredità si devolve allo Stato, come previsto dagli artt. 565 e 586 c.c.. per questo avevamo chiesto chi è era morto prima dei due coniugi, perché se era morta prima la moglie, il marito rientrava tra i suoi successori e il curatore avrebbe potuto accettare la sua eredità che poteva coinvolgere l'intera massa a seguito della rinuncia del figlio; essendo, invece morto prima il marito, il fallimento di questi è estraneo alla successione della moglie i cui beni potrebbero finire allo Stato.
            Sappiamo bene che sarà difficile gestire questa situazione di comproprietà, ma la situazione potrebbe essere facilitata se si aprisse la procedura di eredità giacente in attesa di capire se vi sono altri possibili chiamati all'eredità (l'accettazione dello Stato avviene di diritto), il quanto il curatore all'eredità giacente del marito non ha poteri gestionali che appartengono al curatore del fallimento, nel mentre li avrebbe per l'eredità della moglie e si potrebbe eventualmente convenire una vendita unitaria dell'immobile in comproprietà.
            Zucchetti SG srl
            • Giovanni Califano

              montesarchio (BN)
              29/01/2024 20:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

              Quindi, dal punto di vista operativa, il curatore, su autorizzazione del G.D., deve instare al presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione, che è diversa dal foro in cui esistono i beni e del Tribunale fallimentare, per la nomina del curatore ex. art 12, 3 c. l.f. e 528 c.c. .Poi, ove dall'accertamento in corso non dovessero risultare entro il 6° grado, dovrà essere avviata la procedura per la devoluzione allo Stato della quota di eredità per il patrimonio della moglie deceduta dopo del fallito. In tutto questo come si colloca ora la disciplina di cui al D.M. 128/2022 ?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                30/01/2024 20:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

                Corretta la prima parte. Il luogo in cui si è aperta la successione è quello dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).
                Quanto alla eredità della moglie, lei è soggetto interessato che può chiedere l'apertura della eredità giacente, che è un passaggio obbligato, in mancanza di accettazione, anche per l'acquisizione dei beni allo Stato secondo il d.m. 128 del 2022. In base a questo sarà poi la cancelleria del tribunale a fare le dovute comunicazioni, ma tutta questa successiva eredità a lei non interessa, nel senso che dialogherà con il curatore nominato, che avrà anch'egli interesse a vendere il bene unitariamente e trasferire allo Stato il ricavato.
                Zucchetti SG srl
                • Marco Cicchetti

                  Rimini
                  12/04/2024 17:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

                  Buongiorno,
                  mi inserisco per una delucidazione operativa.
                  L'istanza per la nomina del curatore dell'eredità giacente va fatta al Presidente del Tribunale o al Giudice Delegato?
                  Non è valido il principio di attrazione al Giudice competente (fallimentare) della richiesta di nomina?
                  Viceversa, il curatore che dovesse presentare l'istanza al Presidente del Tribunale con quali modalità operative dovrebbe farlo? E' necessario l'ausilio di un legale?

                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/04/2024 18:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Morte del fallito

                  A norma dell'art. 528 c.c., competente alla nomina del curatore all'eredità giacente è il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Si tratta di competenza esclusiva non modificabile e la vicenda non riguarda una azione nascente dal fallimento per le quali opera la vis atractiva di cui all'art. 24 l. fall.
                  Non essendo il procedimento in esame incluso tra quelli per i quali le parti possono agire personalmente , è da ritenere che sia necessaria l'assistrenza di un legale, comunque consigliabile, stante la tecnicità della procedura.
                  Zucchetti SG sarl