Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 46 LF - Procedura da seguire

  • Roberta Carnevale

    Roma
    22/01/2023 17:40

    Art. 46 LF - Procedura da seguire

    Buongiorno, un soggetto fallito ha ricevuto una proposta di lavoro il cui stipendio potrebbe essere in parte incamerato nell'attivo fallimentare. Il fallito chiede se possibile di ricevere lui l'intero stipendio per poi corrispondere al fallimento la parte eccedente quanto stabilito dal Giudice Delegato, cosi da non dover comunicare al datore di lavoro la propria condizione di fallimento.
    Non ho ritrovato nella legge alcun riferimento ad una particolare procedura e pertanto sarebbe mia intenzione, qualora si dovesse concretizzare tale proposta, concedere , previa autorizzazione del Giudice Delegato, al fallito la possibilità di ricevere interamente lo stipendio e poi versare al fallimento la quota di competenza previo invio della busta paga (cosi da poter verificare l'effettiva entità) e solo se il fallito non rispetti quanto stabilito dal Giudice Delegato, notificare il decreto al datore di lavoro.
    Chiedo se la procedura può essere condivisibile?
    Grazie per il sempre cortese aiuto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2023 18:16

      RE: Art. 46 LF - Procedura da seguire

      Condividiamo completamente la sua linea di condotta in quanto, come lei giustamente rileva le modalità dell'attribuzione della quota spettante alla procedura non sono indicate dall'art. 46 l. fall. né da altre; la corrispondenza diretta da parte del datore di lavoro è solo un mezzo, il più sicuro, per realizzare quanto stabilito ai sensi dell'ult. comma dell'art. 46 l. fall. ma non l'unico e, come già da lei anticipato, al primo inadempimento, provvederebbe a notificare il decreto al datore di lavoro.
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Massoli

        Milano
        24/01/2023 09:41

        RE: RE: Art. 46 LF - Procedura da seguire

        Buongiorno, in un caso del tutto analogo mi sono comportato così anch'io, ma il problema pressoché insormontabile è stato poi convincere la banca (le banche) ad aprire un conto corrente a nome del fallito. Nemmeno un decreto del GD che autorizzava la banca a procedere in questo senso si è rivelato sufficiente. Sarei curioso di sapere gli sviluppi. Mille grazie e cordiali saluti. Giovanni Massoli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/01/2023 20:20

          RE: RE: RE: Art. 46 LF - Procedura da seguire

          Capiamo la difficoltà, ma il fallito, come ha diritto ad avere un proprio conto su cui far confluire la parte della retribuzione che il giudice indica a norma dell'art. 46 l. fall., necessaria per le esigenze sue e della sua famiglia, così ha diritto ad aprire un conto quando il giudice dispone che tutto lo stipendio può essere corrisposto al fallito, non interessando alla banca i rapporti interni con la curatela.
          Zucchetti SG srl
    • Sara Mariani

      Loreto (AN)
      27/03/2025 11:47

      RE: Art. 46 LF - Procedura da seguire

      Riprendendo la questione, LG di una snc e pertanto anche dei soci. Ai sensi dell'art. 146 ccii, il curatore ha fatto istanza al GD affinchè la procedura acquisisse lo stipendio del socio tenuto conto della condizione del socio e della sua famiglia proponendo che una parte fosse lasciata al socio.
      E' corretto pertanto che il socio apri un nuovo c/c su cui far confluire parte dello stipendio lasciato al medesimo e che il datore di lavoro provveda a accreditare tale importo in tale c/c e la differenza alla procedura?
      Oppure il datore di lavoro provvede ad accreditare l'intero stipendio alla procedura e poi il curatore bonificherà ogni mese al socio quanto deciso da GD?
      Ritengo che la seconda opzione sia molto più impegnativa considerando che per ogni pagamento il curatore debba munirsi di apposito mandato.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        31/03/2025 19:43

        RE: RE: Art. 46 LF - Procedura da seguire

        Entrambe le opzioni sono possibili, ma è chiaramente preferibile la prima, purchè sia scritto nel provvedimento del giudice che la quota riservata al liquidato sia versata sul suo conto orrente e quella corrisposta alla procedura sul conto della stessa, in modo che il datore di lavoro abbia un provvedimento chiaro al quale dare esecuzione. Ovviamente il curatore deve mantenere il diritto di controllare il conto corrente del liquidato in modo da verificare che non vi confluiscano altri incassi diversi da quelli consentiti.
        Zucchetti SG srl