Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

interessi legali

  • Elena Pompeo

    Salerno
    03/05/2024 20:00

    interessi legali

    Una regione mi chiede gli interessi sul capitale per violazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett A), del D.Lgs n.109/1992, sanzionata dall'art. 18 comma 1 in virtù di un processo verbale. Vanno riconosciuti gli interessi legali (e non moratori) dalla data del verbale alla data del fallimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2024 08:14

      RE: interessi legali

      L'art. 2 del d.lgs n. 109 del 1992, nella versione dovuta alla sostituzione effettuata con il d.lgs n. 181 del 2003, recita al comma 1 lett. a) che "L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso". L'art. 18 del d.lgs del n. 109/1992 (come modificato dall'art. 16 del d.lgs n. 181 del 2003) prevede, al comma 1, che "La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila".
      A fronte di questa situazione, la Cassazione (Cass. sez. un. Sez. Un., 15 giugno 2016, n. 12324), con riferimento alla legge. n. 689 del 1981, quale nuova legge generale sull'illecito amministrativo, ha indicato il principio generale secondo cui gli argomenti circa la natura della sanzione "non paiono risolutivi della questione odierna, che si riferisce agli interessi dovuti sul credito portato dalle sanzioni, interessi che sono correlati alla mancanza di tempestivo pagamento e non alla natura della sanzione amministrativa. Quest'ultima può essere rispondente, nella sua genesi, alle diverse esigenze di tutela per le quali è stata stabilita dal legislatore, senza che ciò influisca sui molto più limitati effetti del ritardo nell'adempimento". Da questo dato le Sez. Unite hanno dedotto che la normativa di cui alla legge del 1981, prevede tre fasi: "a) la prima con la quale l'amministrazione fissa al trasgressore il termine per il pagamento dell'importo fissato; b) la seconda, che perdura per il primo semestre successivo, nella quale la sanzione e' incrementata soltanto degli interessi legali, dovuti per il ritardo, secondo i principi generali; c) la terza nella quale il patologico ritardo ultrasemestrale fa imporre una maggiorazione, che ha natura sanzionatoria (cfr in termini Corte Cost. n. 308/99) e coercitiva, la quale per la sua portata (10% semestrale) assorbe gli interessi, ancorche' previsti in misura diversa da disposizioni anteriori, che possono essere presenti nelle molte normative speciali contenenti sanzioni amministrative. Tutte queste previsioni particolari sono state opportunamente superate con la disposizione di cui si discute" (art. 27 legge n. 689 del 1981).
      Pertanto, aggiunge la Corte, l'obbligazione per interessi discende dal ritardo nel pagamento e non dall'accertamento della violazione o dall'importo della sanzione. "La mancata esplicitazione della obbligazione accessoria, che e' solo eventuale, in quanto legata all'anomalia del mancato pagamento, non esclude che sussista l'obbligo di sostenerla, discendente dalla norma generale sulla fecondita' delle obbligazioni pecuniarie e dal comportamento inadempiente".
      La decisione delle Sezioni Unite è complessa e attiene particolarmente gli interessi moratori, ma dai passi riportati si deduce agevolmente che il mancato pagamento delle sanzioni amministrative produce l'obbligo del pagamento degli interessi legali, per cui la domanda può, a nostro avviso, essere accolta.
      Zucchetti SG srl