Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Richiesta chiarimenti su collocazione crediti ex art. 2752 c.c. in presenza di attivo immobiliare

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    23/03/2026 19:46

    Richiesta chiarimenti su collocazione crediti ex art. 2752 c.c. in presenza di attivo immobiliare

    Buongiorno,

    con riferimento alla gestione del riparto in una procedura concorsuale, si sottopone il seguente quesito operativo.

    Nel caso concreto si dispone esclusivamente di attivo derivante da vendite immobiliari (massa immobiliare capiente), a fronte dei seguenti crediti ammessi al passivo:

    credito Agenzia delle Entrate per IRES/IRAP, assistito da privilegio ex art. 2752 c.c., collocato dal sistema in grado 18.1 con classificazione "SUS3";
    credito del Comune, anch'esso assistito da privilegio ex art. 2752 c.c. (grado 20), relativo a tributi locali.

    Si chiede di chiarire:

    In base alla logica del software, per quale motivo il credito dell'Agenzia delle Entrate viene classificato come "SUS3" (collocazione sussidiaria), mentre il credito del Comune non riceve analoga classificazione, pur trattandosi – salvo diversa qualificazione – di crediti aventi natura di privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c.;
    Se, in presenza di attivo esclusivamente immobiliare, i crediti ex art. 2752 c.c. debbano essere:
    entrambi degradati a chirografo sulla massa immobiliare, oppure
    entrambi trattati in via sussidiaria (SUS), e in tal caso con quale criterio di graduazione interna (18.1 vs 20);
    Se la differente collocazione dipenda:
    dalla specifica tipologia del tributo (es. IRES/IRAP vs IMU/TARI o altri tributi locali),
    oppure da un'impostazione automatica del software;
    Qual è, secondo le logiche applicative del gestionale, il corretto ordine di soddisfacimento tra i due crediti nel riparto della massa immobiliare.

    Si richiede inoltre indicazione operativa su:

    eventuali parametri da modificare nello stato passivo,
    oppure impostazioni necessarie per ottenere una collocazione coerente dei crediti.

    Resto in attesa di un cortese riscontro.

    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2026 21:08

      RE: Richiesta chiarimenti su collocazione crediti ex art. 2752 c.c. in presenza di attivo immobiliare

      Fallco differenzia tra i crediti con collocazione sussidaria quelli di cui al comma 1 dell'art. 2752 c.c. da quelli di cui all'attuale comma 3, per il semplice fatto che l'art. 2776 c.c- che regola i crediti con collocazione sussidiaria- dispone che godono di tale collocazione "i crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma" dello stesso dell'art. 2752 c.c.. Da tale previsione si capisce che godono della collocazione sussidiaria soltanto i crediti erariali dello Stato- e non quelli delle Regioni o altri enti locali- che godono del privilegio mobiliare di cui al primo comma dell'art. 2752 e che occupano il grado 18 nella graduatoria dei privilegi mobiliari. Non deve ingannare il riferimento nell'art. 2776 c.c al terzo comma dell'art. 2752 in quanto si tratta di un refuso che resiste alla abrogazione del comma 2 dell'art. 2752 c.c., prima della quale il comma terzo corrispondeva all'attuale comma 2, che appunto riguarda sempre un credito dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
      Quanto alle altre domande, è da tenere presente che la collocazione sussidiaria sugli immobili è prevista a favore di alcuni crediti assistiti da privilegio mobiliare ed opera a condizione che tali crediti privilegiati mobiliari non abbiano trovato soddisfazione sul ricavato mobiliare e dopo che sul ricavato immobiliare siano stati soddisfatti i crediti privilegiati immobiliari e quelli ipotecari. A sua volta l'art. 2776 c.c. pone una propria graduatoria valevole nella collocazione sussidiaria, diversa e autonoma da quella dettata per i privilegi mobiliari, per cui vanno soddisfatti, in via sussidiaria sul ricavato immobiliare, prima i crediti privilegiati per TFR e di indennità sostitutiva del preavviso, poi i crediti di cui al secondo comma con collocazione paritetica tra loro, ed infine i crediti erariali dello Stato, sempre che, come detto, non abbiano trovato soddisfazione sul ricavato mobiliare e comunque per la parte insoddisfatta in via mobiliare.
      I crediti privilegiati mobiliari che non godono della collocazione sussidiaria sono degratdati a chirografo e a sua volta, iil ricavato immobiliare che residua dopo la soddisfazione dei privilegiati immobiliari, degli ipotrecari e dei privilegiati con collocazione sussidiaria, finisce nel "calderone" della massa attiva destinata alla socddisgazione di tutti i creditori.
      Zucchetti Sg srl.