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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Sanzione agenzia delle entrate notificata a fallimento chiuso con giudizi pendenti
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Luca Cossignani
Roma17/04/2026 13:22Sanzione agenzia delle entrate notificata a fallimento chiuso con giudizi pendenti
Premesso che nel corso della procedura fallimentare il curatore procedeva alla cessione del credito ires maturato su interessi attivi sul conto della procedura. Il curatore procedeva alla successiva chiusura della procedura con giudizi pendenti. Dopo la chiusura provvedeva a presentare dichiarazione dei redditi di fine procedura dalla quale emergeva il credito precedentemente trasferito. L'Agenzia delle Entrate in un primo momento erogava il credito al cessionario e poi lo revocava dato che mancavano alcuni estratti conto a prova della ritenuta subita, nonostante la prova degli interessi netti percepiti e partendo da questi il calcolo matematico della ritenuta. Il cessionario ha restituito la somma non ritenendo opportuno procedere al ricorso. Successivamente per "infedele dichiarazione" l'agenzia ha notificato sanzione alla procedura ancora con partita iva attiva. La domanda è relativa in primo luogo alla validità di tale notifica effettuata al fallimento chiuso con giudizi, in secondo lugo alla legittimazione del curatore al ricorso giurisdizionale (autotutela fallita) e infine se tale sanzione deve essere pagata visto che è in procinto di ripartire le sopravvenienze dei giudizi in corso esauriti. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/04/2026 20:10RE: Sanzione agenzia delle entrate notificata a fallimento chiuso con giudizi pendenti
Se abbiamo ben ricostruito le vicende pregresse e la situazione attuale, la società ha ancora iscrizione al Registro delle Imprese e partita IVA aperta, certamente può quindi essere destinataria di un avviso di accertamento.
L'art. 120, comma 5, L.Fall. stabilisce che "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. in nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi", quindi da un lato riteniamo che il Curatore non abbia legittimazione a impugnare il provvedimento di irrrogazione della sanzione, dall'altro riteniamo che né lui né il Giudice Delegato abbiano il potere di ammettere al passivo ulteriori crediti (come questo), ancorché prededucibli.
Ne conseguirebbe (ma si tratta di una ricostruzione nostra, della cui correttezza a condivisione da parte dell'Agenzia non possiamo essere certi) che l'Agenzia delle Entrate non potrà che far valere tale pretesa nei confronti della fallita tornata in bonis. Mai potrà esserne ritenuto responsabile il Curatore, atteso che l'art. 2-bis della D.Lgs. 472/1997, introdotto dall'art. 3 del D.L. 87/2024, stabilisce che "La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti ... è esclusivamente a carico della società o ente"
Ma ci permettiamo di manifestare una curiosità: com'è possibile che sia stata sanzionata per infedele una dichiarazione che banalmente esponeva capitale residuo e quindi base imponibile pari a zero? (e che il capitale residuo sia pari a zero discende automaticamente dall'averla chiusa con gudizi in corso)
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