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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Art. 44 l. fall. - pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
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Edoardo Palma Camozzi
Milano29/10/2024 22:38Art. 44 l. fall. - pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito.
In seguito alla dichiarazione di fallimento, il fallito, persona fisica, riceve pagamenti da parte di tre committenti per attività consulenziale svolta in seguito alla dichiarazione di fallimento (all'insaputa del curatore). Le somme venivano accreditate su un conto corrente intestato al fallito stesso. Sulla base delle informazioni raccolte, le somme versate sul predetto conto corrente sono state utilizzate dal fallito per eseguire pagamenti in favore di terzi (purtroppo, le informazioni non sono di facile accesso in quanto si tratta di un conto corrente aperto presso un noto operatore bancario con sede in Lituania che non ha alcuna nessuna sede in Italia).
Dopo una fase iniziale di poca collaborazione, il fallito inizia a collaborare con la procedura ed il G.D. quantifica l'importo che lo stesso può legittimamente trattenere ex art. 46 l. fall., autorizzando lo stesso a trattenere una quota parte degli stipendi per soddisfare i bisogni proprio e della propria famiglia.
Cosa può fare il curatore per recuperare le somme versate dalle tre committenti e non più giacenti sul conto corrente del fallito (ancora aperto su autorizzazione del G.D. e sul quale il curatore accredita mensilmente l'importo liquidato dal G.D. una volta che il datore di lavoro versa lo stipendio alla procedura).
E' corretto ritenere che tanto le committenti che hanno versato le somme in favore del fallito in seguito alla dichiarazione di fallimento (anziché alla procedura), quanto la banca (per omesso controllo) e gli accipiens (terzi che hanno ricevuto i pagamenti da parte del fallito) siano tenute solidalmente a restituire alla procedura (ai sensi dell'art. 44 l. fall.) una somma pari alla differenza tra quanto percepito dal fallito e quanto il fallito avrebbe potuto trattenere ex art. 46 l. fall.?
Attendo un Vostro riscontro.
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Zucchetti SG
Vicenza30/10/2024 18:35RE: Art. 44 l. fall. - pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
I pagamenti effettuati dai committenti dopo la iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese a norma dell'art. 17, comma 2 l. fall. ( l'ult. comma dell'art. 16 prevede che "gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall., per cui il curatore può chiedere agli stessi la ripetizione di quanto pagato.
Se il danaro versato da costoro fosse stato. Rinvenuto sul conto corrente del fallito, non sarebbe sorto alcun problema in quanto le somme sarebbero pervenute al fallimento, ma avendo il fallito disposto di dette somme effettuando a sua volta pagamenti; anche questi pagamenti sono inefficaci ex art. 44 l. fall. in quanto successivi alla pubblicazione nel registro imprese della sentenza, e quindi il curatore ne può chiedere la restituzione ai destinatari e alla banca che ha dato esecuzione al ai pagamenti benchè il conto corrette fosse sciolto a seguito della dichiarazione di fallimento del correntista ai sensi dell'art. 78 l. fall..
Ovviamente il fallimento non può lucrare su queste operazioni, nel senso che deve recuperare quanto i committenti hanno pagato ala fallito e che, correttamente doveva essere indirizzato al curatore, e poiché con le stesse somme sono stati fatti i pagamenti a terzi, se il curatore recuperasse anche questi importi otterrebbe un arricchimento ingiustificato. Ne segue che il curatore può chiedere quanto sopra detto ai soggetti indicati, ma deve fermarsi nel momento in cui ricupera la somma di competenza del fallimento.
Zucchetti SG srl-
Edoardo Palma Camozzi
Milano31/10/2024 10:51RE: RE: Art. 44 l. fall. - pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Anzitutto vi ringrazio del riscontro.
Pertanto, se non comprendo male, il curatore ha due possibilità:
1) agire nei confronti dei committenti (solvens) facendo valere l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito in seguito alla dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.f. In questo caso, trattandosi di una ditta individuale fallita, il curatore potrà chiedere il pagamento della sola somma eccedente i limiti di cui all'art. 46 l.f.
2) agire nei confronti dell'istituto di credito o nei confronti degli accipiens facendo valere l'inefficacia dei pagamenti eseguiti ex art. 44 l.f.. In questo caso, in un eventuale giudizio, il curatore si dovrà poi scontrare con le due opposte tesi fatte proprie dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 3086/2018 e 7477/2020 che hanno risolto in maniera distinta la questione della legittimazione passiva dell'azione di inefficacia.
In ogni caso, però, mi sembra di poter affermare che la scelta sia rimessa al curatore. E, pertanto, qualora il curatore opti per la prima opzione, l'eventuale eccezione sollevata dal solvens in ordine ad una possibile responsabilità della banca sarebbe da ritenersi del tutto inconferente in quanto il curatore ha deciso di far valere l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito e non l'inefficacia dei pagamenti eseguiti per conto dello stesso dalla banca.
A tal proposito ho trovato un solo precedente (Tribunale Latina 2047/2023) nell'ambito del quale il solvens convenuto ha poi chiamato in causa l'istituto di credito, sostenendo che sullo stesso graverebbe un onere di controllo della clientela e che quindi avrebbe dovuto sapere che il titolare del conto era stato dichiarato fallito. In questo caso, il Tribunale di Latina ha ritenuto infondata la domanda svolta nei confronti della banca, affermando che la stessa ricopre un ruolo di mero esecutore dei bonifici, richiamando a tal fine l'istituto della delegazione di pagamento (già menzionato dalla Cassazione con la sentenza n. 7477/2020).
Ritenete condivisibile quanto sopra?-
Zucchetti SG
Vicenza01/11/2024 17:46RE: RE: RE: Art. 44 l. fall. - pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
La sua interpretazione della nostra precedente risposta è corretta ed è chiaro che noi condividiamo la tesi di Cass. n. 7477 del 2020. E' il curatore a scegliere come muoversi tra le alternative esposte e non escluderemmo che possa esercitare tutte le azioni elencate, fermo il limite del soddisfacimento del credito. Il fatto che, qualora si convenga in giudizio il solvenìs questi possa chiamare in causa la banca, costituisce solo un vantaggio per la massa perché, a parte il possibile prolungamento della durata della causa, qualora fosse accertata una responsabilità di questa, avrebbe un soggetto di sicuro adempimento cui rivolgersi.
Zucchetti SG srl
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