Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riscossione forma pensionistica

  • Moreno Carenini

    Torre de' Busi (BG)
    23/03/2021 16:31

    Riscossione forma pensionistica

    Buongiorno,
    vi volevo sottoporre il mio caso, sono il curatore di una ditta individuale, dichiarata fallita nel corso del 2018, nel 2020 scopro tramite una certificazione unica nel cassetto fiscale, che il fallito nel 2019 ha riscattato "una forma pensionistica previdenziale finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici", (ossia un fondo pensione aperto) da una banca, ovviamente il fallito mi aveva detto di non avere alcun titolo. Oltre a dover fare la dovuta integrativa alla relazione 33 c. 1, a mio avviso dovrei chiedere alla banca di versare al fallimento quanto nel 2019 ha versato al fallito in quanto non dovuto ad esso ma al fallimento, concordate con il mio orientamento? Avete qualche riferimento normativo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2021 19:47

      RE: Riscossione forma pensionistica

      Si, ma con alcuni chiarimenti.
      Il riscatto del fondo pensionistico consiste nel pagamento di una quota di TFR o comunque di una quota della propria retribuzione che il lavoratore aveva accantonato a fini pensionistici, per cui, a nostro avviso è indubbia la natura previdenziale di tale anticipazione. Questo comporta l'assoggettabilità allo speciale regime previsto dall'art. 46 l. fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 l. fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario, così come determinate con decreto del giudice delegato.
      Al momento, quindi lei non può ritenere inefficace il pagamento effettuato, ma può chiedere al giudice delegato di fissare la quota entro cui ciò che è stato pagato può essere trattenuto dal fallito e quanto va al fallimento e, poiché è ormai pacifico che detto provvedimento ha natura dichiarativa, ossia retroattiva risalente alla data di dichiarazione di fallimento, esso determina l'inopponibilità, nei confronti dei creditori concorsuali, del pagamento nel frattempo disposto, in favore del fallito, dal terzo debitore e l'entità della parte che per i creditori non è efficace. Lei pertanto potrà chiedere, ai sensi dell'art. 44 l. fall. nuovamente il pagamento di quanto di detta somma il giudice ha stabilito competere al fallimento ed, ovviamente, dell'intero già corrisposto, qualora il giudice delegato abbia disposto l'acquisizione per intero alla procedura fallimentare del citato emolumento, senza che il solvens possa invocare la rilevanza del proprio stato soggettivo, ai sensi dell'art. 1189 c.c. (Cass. 30/07/2009 , n. 17751).
      Qualora il giudice ritenesse non applicabile l'art. 46, co. 1, n. 2 in combinato disposto con secondo comma dello stesso articolo, l'attribuzione al fallito della somma riscattata potrebbe mutare (dipende dall'entità) le condizioni dello stesso, ed eventualmente se il fallito è ancora percetore di una retribuzione o di una pensione, rivalutare la quota di questa che il fallito può trattenere alla luce delle sue mutate condizioni.
      Zucchetti SG srl