Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CONCORDATO FALLIMENTARE INSINUAZIONE TARDIVA

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    21/04/2016 08:33

    CONCORDATO FALLIMENTARE INSINUAZIONE TARDIVA

    La società X srl è stata dicharata fallita il 26.03.2015. Con decreto del 29.09.2015 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento che è divenuto definitivo per mancanza di impugnazioni ex art. 98 L.F.. In data 8 marzo 2016 un terzo Y srl ha depositato proposta di concordato fallimentare quale assuntrice concordataria ex art. 124 L.F.. La proposta concordataria è limitata ai sensi dell'art 124 ultimo comma L.F. a tutti i creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione ex art. 98 (non risultano opposizioni) e dei crediti oggetto di ammissione tardiva al tempo di deposito della domanda. Sono stati depositati il parere favorevole del Curatore e del Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato ha concesso 30 giorni (a decorrere dal 13.04.2016) ai creditori per far pervenirte in cancelleria le eventuli dichiarazioni di dissenso. Nell'attesa del decorso dei 30 giorni un creditore privilegiato Equitalia (la proposta concordataria prevede il pagamento integrale dei privilegiati) ha depositato domanda tardiva di ammissione al passivo ex art. 101 L.F.. La domanda tardiva va respinta e come recita ultimo comma art. 124 sarà il fallito a rispondere verso gli altri ceditori? In tale caso, in concreto visto che il fallito è una società srl e il falliemnto si chiuderà con il concordato, Equitalia in sostanza non potrà incassare i propri crediti. Se invcece la domanda tardiva va accolta che riflessi ci sono sulla proposta concordataria?
    Grazie
    Buona giornata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/04/2016 19:43

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE INSINUAZIONE TARDIVA

      Come lei giustamente ricorda, l'ult. comma dell'art. 124 l.f. dispone che, quando la proposta è presentata da uno o piu' creditori o da un terzo (e, aggiungiamo noi, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo) "il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione".
      Nel caso il terzo proponente ha utilizzato esattamente la formula di legge, per cui egli non è tenuto al pagamento dei crediti la cui domanda di insinuazione sia stata proposta dopo la presentazione della sua domanda di concordato. Il terzo, nella fattispecie, non risponde del debito verso Equitalia, del quale continua a rispondere il fallito.
      Poiché quello di Equitalia è un credito concorsuale, di cui risponde il fallito, lo stesso va insinuato, esaminato dagli organi fallimentari e, ove ne ricorrano i presupposti, va ammesso al passivo.
      E' chiaro che, essendo il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 135 l.f.), si crea una situazione sicuramente pregiudizievole per i creditori tardivi perché al loro pagamento non è tenuto il terzo proponente assuntore, al quale viene trasferito l'attivo, me rimane obbligato il fallito, il quale non dispone di alcun patrimonio e può anche essere esdebitato; tuttavia, la S. Corte, sollecitata a sollevare una questione di illegittimità costituzionale, ha respinto la richiesta ritenendola manifestamente infondata, per la considerazione che " il pregiudizio cui restano esposti i creditori non insinuati per effetto della limitazione della responsabilità del terzo non si differenzia d'altronde, nella sostanza, da quello che essi sono destinati a subire nell'ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell'attivo ed alla chiusura del fallimento, e, nell'ipotesi in cui il fallito continui a rispondere dei propri debiti, si configura come un pregiudizio di mero fatto, potendo essi fare pur sempre affidamento sulla capacità del debitore di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile".(Cass. 29/07/2011 n. 16738).
      Zucchetti Sg srl
      • Umberto Di Pede

        MATERA
        24/09/2024 17:22

        RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE INSINUAZIONE TARDIVA

        Buongiorno,
        La srl.... è stata dichiarata fallita nel 2010. Con decreto del 2015 il G.D. ha dichiarato esecutivo lo stato passivo. Nel 2020 è stata presentata proposta di concordato con assuntore. Nel 2021 il concordato fallimentare con assuntore è stato omologato.
        A marzo 2024 il sottoscritto curatore ha ricevuto 2 istanze ultratardive di ammissione al passivo di cui una riguardante la Tosap e l'altra riguardante l'Avvocatura Generale dello Stato per la condanna al pagamento delle spese di causa liquidate in sentenza in favore dell'Amministrazione a seguito di una ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria.
        Allo stato attuale il sottoscritto sta predisponendo il rendiconto di gestione.
        Mi chiedo se, considerato l'ultimo comma del'art. 124 l.f., posso procedere con il rigetto delle domande ricevute.
        Grazie Dott. Umberto Di Pede Matera
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/09/2024 19:52

          RE: RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE INSINUAZIONE TARDIVA

          Bisogna preliminarmente stabilire cosa prevede la proposta e, principalmente le condizione poste dall'assuntore.
          Se, invero, il proponente ha limitato gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, l'assuntore non risponde dei crediti non ancora insinuati che rimangono in capo al fallito (art. 124 ult. comma). Visto che lei sta predisponendo il conto gestione, il fallimento non è stato ancora chiuso ex art. 130 l. fall. per cui dovrebbe esaminare la domane super tardive pervenute, ma poiché la procedura è rimasta priva di beni in quanto presumibilmente l'assuntore si è accollato il passivo, nel limite indicato, in cambio della cessione dell'intero attivo, diventa superfluo esaminare le domande tardive non potendo trovare alcuna soddisfazione, sulla scia del dominante indirizzo giurisprudenziale che non preclude la chiusura del fallimento la presentazione di una domanda tardiva di insinuazione ameno che non possa trovare una utile collocazione.
          Qualora, invece l'assuntore si sia accollato anche i debiti non ancora insinuati al passivo, le domande di insinuazione possono essere respinte con la motivazione appunto che il pagamento del debito è stato assunto dall'assuntore, al quale rivolgersi.
          Zucchetti SG srl