Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CREDITO IVA ante apertura fallimento

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    26/07/2024 08:45

    CREDITO IVA ante apertura fallimento

    Buongiorno,
    per procedura di FALLIMENTO ( soggetta ancora alla norma della legge fallimentare E NON AL CODICE DELLA CRISI) :

    1-il curatore può utilizzare il CREDITO IVA SORTO ( maturato) ANTE APERTURA della procedura fallimentare , per compensare i debiti tributari sorti nel corso della procedura ( ad es. ritenute d'acconto su compensi professionali) ?
    2- le varie DR IVA, da cui è scaturito il credito IVA, sono già state oggetto di controllo automatizzato da parte dell'agenzia delle entrate
    3- in caso di risposta affermativa ritengo che cmq sia necessario autorizzazione del GD per utilizzare in compensazione il predetto credito iva

    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/08/2024 10:07

      RE: CREDITO IVA ante apertura fallimento

      Preliminarmente ricordiamo che, relativamente alle domande poste nel quesito, nulla è cambiato con l'entrata in vigore del codice della crisi, non essendo il legislatore intervenuto sulle relative regole fiscali.

      Ciò premesso, la questione fondamentale è che il credito verso l'Erario per IVA sorto anteriormente al fallimento è compensabile, ex art. 56 l.fall. (identica formulazione è nell'art. 155 CCII), con ogni eventuale controcredito dell'Erario, parimenti ante procedura, anche se richiesto o comunque manifestatosi successivamente.

      Ciò significa che se fra tre anni viene emesso un avviso di accertamento relativo a un periodo ante fallimento, per imposte (non necessariamente IVA) relative a esercizi ante procedura, il credito dell'Erario vantato con tale accertamento si compensa con il credito del contribuente per IVA, essendo entrambi crediti/debiti ante procedura.

      Di conseguenza, fino a quando non siano spirati i termini per eventuali accertamenti fiscali relativi a periodi ante procedura l'utilizzo di tale credito è assai rischioso, perché ci si potrebbe trovare ad aver utilizzato in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti perché già compensati ex lege con controcrediti dell'Erario.


      Per quanto riguarda l'autorizzazione del Giudice Delegato, l'utilizzo in compensazione, come la richiesta di rimborso, sono attività propria del Curatore che non necessita di autorizzazione.

      Forse (ma sul punto ci risulta diversità di comportamento fra Tribunale e Tribunale) potrebbe essere sottoposta al Giudice Delegato la richiesta di autorizzazione a utilizzare in compensazione il credito IVA prima della scadenza del termine per eventuali accertamenti, in presenza di una situazione di tale regolarità fiscale da non far ragionevolmente temere la notifica di avvisi di accertamento ma, al di là della difficoltà nell'effettuare tale valutazione, è assai probabile che il Giudice, proprio perché sul punto è onere/diritto del Curatore procedere autonomamente, risponda dichiarandosi incompetente a decidere.