Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Parcella Perito Estimatore
-
Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)28/04/2022 19:11Parcella Perito Estimatore
Nel fallimento che sto seguendo è stato nominato un perito per la stima del relativo compendio immobiliare. A perizia redatta il perito ha presentato la sua pre-parcella.
Tale parcella andrà depositata in tribunale perché ne sia autorizzato il pagamento; il fallimento ancora però non ha incassato attivo. I fondi perverranno quando sarà venduto il compendo immobiliare.
Ritengo quindi che il pagamento del perito sarà effettuato quanto ci saranno fondi disponibili, come somme prededucibili.
E' corretto?
L'autorizzazione alla liquidazione va comunque presentata ora?
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2022 20:01RE: Parcella Perito Estimatore
Con la legge di conversione n. 132 del 2015 è stato introdotto nell'art. 161 delle disp. att. cod. proc. civ. un terzo comma del seguente tenore: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
Riteniamo tale norma applicabile anche allo stimatore fallimentare, sebbene questi non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore in quanto la finalità cui tende la norma, di ancorare il compenso dello stimatore, al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato, sussiste anche nel fallimento. nel caso, pertanto, la richiesta di liquidazione del perito può essere anche presentata al momento, ma bisognerebbe comunque attendere la vendita per la liquidazione, e nel frattempo potrebbe avere acconti che, tuttavia, mancando le liquidità, non sono possibili.
Zucchetti SG srl-
Margherita Marin
Bassano del Grappa (VI)09/10/2026 12:32RE: RE: Parcella Perito Estimatore
Buongiorno, vorrei confrontarmi con Voi in merito al riconoscimento del compenso al perito incaricato della stima degli immobili nell'ambito di un fallimento soggetto alla disciplina del vecchio ordinamento, nel caso in cui si sia successivamente rinunciato al realizzo degli stessi per ragioni di antieconomicità.
In particolare, vorrei capire se, in tale circostanza, al perito spetti comunque il compenso per l'attività estimativa svolta e, in caso affermativo, se lo stesso debba essere determinato sulla base del valore risultante dalla perizia di stima, considerato che la vendita degli immobili non ha avuto luogo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2026 10:25RE: RE: RE: Parcella Perito Estimatore
Va premesso che, nel caso, il perito ha svolto il suo lavoro per il quale ha diritto ad un compenso e la derelizione, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., dei beni oggetto della stima perché la loro liquidazione non è conveniente non fa venire meno tale diritto dato che, appunto, il lavoro è stato espletato e correttamente.
Come determinare il compenso? Secondo la tariffa giudiziale relativa ai periti e consulenti di cui al d.m. 30 maggio 2002. Non essendo stati liquidati i beni oggetto della stima per una scelta della curatela che ha preferito abbandonare i beni stimati, non può farsi riferimento, quanto ai valori da prendere in considerazione, a quelli ricavati dalla vendita (come disposto dall'art. 161 disp. att. c.p.c.), per cui non rimane che fare riferimento ai valori risultanti dalla perizia.
Zucchetti SG srl-
Margherita Marin
Bassano del Grappa (VI)12/10/2026 16:30RE: RE: RE: RE: Parcella Perito Estimatore
Si precisa che il riparto finale è già stato approvato e dichiarato esecutivo e che il perito non ha presentato alcuna opposizione.
Attualmente, si rende necessario depositare un'integrazione al piano di riparto, relativa a una somma spettante a un creditore ammesso al passivo del fallimento, la cui partita IVA risulta cessata. Poiché tale credito non è stato indicato nel piano di riparto finale della procedura concordataria tra le attività da assegnare ai soci, la procedura ha ottenuto l'autorizzazione del Giudice Delegato a ripartire la relativa somma tra gli altri creditori.
Alla luce di quanto sopra, si chiede se il perito possa già presentare istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta con riferimento agli immobili rimasti invenduti oppure se sia necessario procedere preliminarmente al deposito dell'integrazione del riparto finale e se, ai fini del riconoscimento del compenso, il perito debba proporre opposizione, non avendo formulato contestazioni in precedenza.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2026 18:11RE: RE: RE: RE: RE: Parcella Perito Estimatore
Il riparto finale, essendo stato dichiarato già esecutivo, deve essere portato in attuazione, per cui si può discutere della ulteriore somma disponibile che il giudice delegato ha disposto vada ripartita tra gli altri creditori. E' possibile dirottare questa somma per il pagamento del compenso del perito, ma questo non lo può fare il curatore autonomamente.
Allo scopo, il perito deve immediatamente chiedere la liquidazione del suo compenso e il pagamento dello stesso, cosa che a quanto deduciamo dalla sua descrizione non risulta essere stata mai fatta; il curatore a sua volta, a seguito di tale istanza e nel dare parere sulla stessa, chiede al giudice di revocare il precedente provvedimento che assegnava la somma residua agli altri creditori per la presenza di un creditore prededucibile quale il perito, e di destinare detta somma al pagamento del compenso di costui.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-