Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Responsabilità del custode di Immobile nel Fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    04/03/2021 13:04

    Responsabilità del custode di Immobile nel Fallimento

    Nel fallimento di cui sono curatore sono presenti gli immobili: alcuni di questi sono già colpiti da esecuzione immobiliare quindi è già stato nominato un custode e un delegato alla vendita.
    Per gli altri dovrò procedere con la richiesta della nomina di un custode, che dovrebbe identificarsi con l'amministratore della società fallita - trattasi di Srl. E' corretto?
    O deve essere nominato custode un altro soggetto?
    Quali sono le responsabilità del custode?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2021 19:44

      RE: Responsabilità del custode di Immobile nel Fallimento

      Va premesso che l'art. 31 l. fall., nel trattare dei compiti del curatore, pone in primo piano l'amministrazione del patrimonio fallimentare, per cui la custodia dei beni fallimentari passa al curatore, che, come in ogni suo atto, deve esercitare tale compito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38 l. fall.).
      L'art. 32 dispone che il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, ma prevede anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e tra questi compiti delegabili potrebbe esserci la custodia dei beni immobili non rientrando questa attività tra quelle che la stessa norma attribuisce in via esclusiva al curatore. Vi si può ricorrere quando i beni sono numerosi, quando si trovano in località distanti dalla sede del curatore, quando le dimensioni e i beni custoditi nell'immobile lo giustificano, ecc.
      Si può nominare delegato il fallito o il legale rappresentante della società fallita? Nessuna norma lo vieta e bisogna fare valutazioni caso per caso; per esempio è poco opportuno delegare al fallito la custodia di immobili in cui sia contenuta merce da liquidare per motivi di trasparenza, dovendo i creditori essere assicurati che il soggetto che ha creato l'insolvenza, non abbia la materiale disponibilità dei beni ormai destinati alla loro soddisfazione e che questa sia attribuita ad organi terzi.
      Zucchetti Sg srl