Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liquidazione beni mobili

  • Dario Bruno

    Salerno
    07/09/2020 20:32

    Liquidazione beni mobili

    Buonasera e grazie in anticipo per il supporto.
    Sono curatore di un fallimento privo di attivo ma con dei beni mobili da liquidare.
    Vorrei sapere se è possibile, e come, accedere al gratuito patrocinio per quanto concerne i costi della procedura competitiva da esperire.
    Grazie.
    Dario Bruno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2020 19:25

      RE: Liquidazione beni mobili

      L'ammissione al gratuito patrocinio riguarda l'attività giudiziaria, per il resto trova applicazione l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, pe ril quale:
      "1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
      2. Sono spese prenotate a debito:
      a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      c) il contributo unificato;
      d) i diritti di copia.
      3. Sono spese anticipate dall'erario:
      a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
      b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
      c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
      d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (1).
      4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
      5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero".
      Allo scopo non è richiesta una attestazione del giudice delegato, prevista dall'art. 144 solo per l'ammissione al gratuito patrocinio per l'addebito all'erario delle spese del processo, ma è sufficiente la dichiarazione del curatore di non disporre di liquidità.
      Zucchetti SG srl
      • Angela Sapio

        Roma
        12/04/2021 10:55

        RE: RE: Recupero contributo unificato prenotato a debito

        Buongiorno,
        mi inserisco nella conversazione per chiedere quanto segue.
        Quale curatore di un fallimento, è stato iniziato un giudizio poi transatto.
        La transazione prevede che controparte corrisponda in favore del fallimento, tra l'altro, le spese e competenze processuali.
        Tra le spese rientra anche il contributo unificato.

        La domanda è questa: una volta acquisito attivo, quale è la procedura che il curatore deve seguire per corrispondere il contributo unificato che era stato originariamente prenotato a debito per insufficienza di fondi (poi sopravvenuti a seguito della transazione)?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/04/2021 19:55

          RE: RE: RE: Recupero contributo unificato prenotato a debito

          L'art. 131 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che per effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio "il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario" rientra tra le spese prenotate a debito. Tutte le spese prenotate a debito si determinano su impulso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o per legge e , come specificato nella nota Ministero giustizia, Direzione affari civili, 8.2.2011 n. 16318, gli uffici giudiziari sono tenuti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate o prenotate a debito. Normalmente, quindi, l'attività di recupero trova fondamento in un titolo giudiziario che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese (art. 133 DPR n. 115 del 2002), ma quando il giudizio non si chiude con sentenza che contenga una decisione sulle spese, la parte ammessa al gratuito patrocinio, che abbia nel frattempo i mezzi la disponibilità delle liquidità necessarie al pagamento, deve provvedervi (come lei giustamente vuol fare). Per la verità, in caso di transazione della lite, al pagamento delle spese prenotate a debito sono solidalmente obbligate tutte le parti del processo ed è nullo il patto che accolli tali spese al solo soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, co. 3, DPR cit), ma nel caso, se abbiamo ben capito è stata al fallimento rimborsata specificamente l'importo dell'esborso da effettuare, per cui non si ricade nella citata nullità. In ogni caso, deve anche valutarsi some finisce il processo perché l'art. 134 prende in considerazione proprio le ipotesi di rinuncia e cancellazione della causa dal ruolo, ma questo riguarda il soggetto tenuto al pagamento.
          se, come detto, nel caso deve provvedere il fallimento, lei deve rivolgersi alla Cancelleria dell'ufficio giudiziari presso il quale pendeva o penda ancora la causa definita con transazione chiedendo la determinazione delle spese prenotate a debito, e l'addetto le dirà come materialmente procedere al pagamento, cui, peraltro. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa, qualora ricorrano alcune condizioni (co. 1 art. 134).
          Zucchetti SG srl