Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Richiesta Rimborso Credito Iva Ante Fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    03/04/2024 11:57

    Richiesta Rimborso Credito Iva Ante Fallimento

    La società in fallimento, di cui sono il curatore, al momento dell'apertura della procedura concorsuale presentava un Credito Iva di circa 36.000,00 euro risultanti dalla dichiarazioni Iva regolarmente presentate e dal sottoscritto riportate nel modello 74 bis.
    Tale credito, sostanzialmente, si è formato già dall'anno 2015, periodo in cui ammontava a circa 41.000,00. ridottosi poi in seguito a compensazioni orizzontali.
    Faccio una ulteriore premessa, nello Stato Passivo fallimento l'Agenzia delle Entrate è insinuata per circa 20.000 euro.
    Vorrei tentare la via del rimborso Iva in via ordinaria per un importo di circa 29.000,00 euro onde evitare il visto di conformità che non posso mettere in quanto non sono in possesso della documentazione contabile relativa agli anni in cui il credito è effettivamente sorto.
    inoltre mi aspetto la compensazione tra il credito Iva e gli altri dediti erariali insinuati.
    Secondo voi è una strada percorribile?
    Essendo i periodi 2015/2016 non più accertabili possono richiedere documentazione?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/04/2024 09:40

      RE: Richiesta Rimborso Credito Iva Ante Fallimento

      La strada ipotizzata nel quesito ci pare percorribile, e la compensazione verrà sicuramente effettuata dall'Agenzia; ma non è questo il problema.

      Il problema è che la questione della possibilità per l'Agenzia di chiedere la documentazione relativa agli anni in cui si è formato il credito, e di negare il rimborso se tale documentazione non viene prodotta, è puntualmente affrontata (e risolta in senso affermativo) dalla sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, numero 21766/2021.

      In essa viene affermato il seguente principio di diritto: "in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di IVA, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento".

      Quindi, potendo essere contestata la richiesta di rimborso, è onere del contribuente dover dimostrare l'esistenza del credito, tramite la produzione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi della spesa; cosa che nel caso in esame non sarà possibile fare.

      Con grande precisione, la sentenza puntualizza infatti che spetta al contribuente "l'onere di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito", perché se così non fosse "la dichiarazione, ormai divenuta intangibile, definirebbe il modo di essere del rapporto tributario, divenendo titolo costitutivo anche di un credito fittizio".

      Tale affermazione è contemperata dalla precisazione che "l'amministrazione, che sia decaduta dai propri poteri di accertamento e rettifica, non può pretendere un'imposta maggiore di quella liquidata in dichiarazione", ma ciò ci pare aiuto ben poco, nel caso in esame.

      In conclusione, riteniamo che l'istanza di rimborso possa essere presentata, ben consapevoli però che qualora venga richiesta la produzione di documentazione a sostegno di tale istanza, e a tale richiesta non possa essere data risposta, il rimborso con ogni probabilità non verrà erogato.