Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rettifica stato passivo

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    12/03/2021 17:16

    Rettifica stato passivo

    Buonasera,

    in una procedura fallimentare un credito ammesso allo stato passivo è stato trasferito ad altro soggetto in seguito ad una operazione di scissione parziale non proporzionale.
    Si chiede se sul piano operativo il curatore , una volta ricevuta la comunicazione, debba procedere semplicemente considerando il nuovo titolare del credito in sede di riparto in sostituzione del precedente ovvero debba preliminarmente provvedere ad una rettifica dello stato passivo.

    Grazie per il Vostro parere
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2021 19:49

      RE: Rettifica stato passivo

      E' una forma di successione nel credito da trattare ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall., per cui ottenuta la documentazione del caso, il curatore provvede alla "rettifica formale" dello stato passivo e nei riparti considera il cessionario.
      Zucchetti SG srl
      • Umberto Di Pede

        MATERA
        16/03/2021 12:13

        RE: RE: Rettifica stato passivo

        Buongiorno
        Chiedo un chiarimento in merito.
        Premesso che la società "A" dichiarava di aver acquistato pro soluto "un blocco" di crediti dalla società "B". La società "B" risulta creditrice nei confronti della società fallita e, il suo credito, risulta regolarmente iscritto nello stato passivo.
        La società "A" provvedeva ad inoltrare al curatore un'istanza per "sostituzione creditore nello stato passivo", pertanto chiedeva la sostituzione nello stato passivo della società "B" con essa società "A".
        Tuttavia la società "A", non forniva la prova di detta cessione, e nulla allegava al riguardo, se non la Gazzetta Ufficiale dalla quale non si evinceva con esattezza il credito oggetto della cessione. La società "A" non produceva nessuna scrittura privata autenticata di cessione del credito ammesso allo stato passivo del Fallimento in oggetto, nei confronti della società fallita, come richiesto dall'art. 115 secondo comma L.F.
        Si chiede se il curatore, considerato che nulla di tanto è stato prodotto dal cessionario società "A", ha agito correttamente a non rettificare lo stato passivo, non avendo alcun onere in difetto di tale documentazione.
        Dott. Umberto Di Pede Matera
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/03/2021 20:00

          RE: RE: RE: Rettifica stato passivo

          Il secondo comma dell'art. 58 TUB, allo scopo di facilitare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevede, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
          La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come ha chiarito- Cass. 28 febbario 2020, n. 5617- sostituisce, quindi, solo la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e vale unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, ma non modifica il contratto di cessione e la disciplina dello stesso per la parte diversa dalla comunicazione al debitore; pertanto il credito, per effetto della cessione, anche se in blocco, viene ceduto nelle condizioni in cui si trova ed è richiesto che la cessione sia documentata, come richiede il secondo comma dell'art. 115.
          Nel suo caso, pertanto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ha eliminato il problema della comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., ma se nessuna prova è stata fornita della avvenuta cessione o che il credito di cui si tratta rientri tra quelli ceduti, lei può rifiutarsi di accettare la cessione del credito.
          Questi i principi, ma ci permettiamo di dare un suggerimento (che ovviamente il destinatario è libero di seguire o non) dettato dall'esperienza, che ci dice che è impensabile che sia stata fatta la pubblicazione della cessione di un credito che non sia stato ceduto, per cui non andremmo tanto per il sottile, visto che il fallimento comunque deve pagare un creditore e se paga colui che chiede la sostituzione come cessionario paga bene stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
          Zucchetti SG srl
          • Umberto Di Pede

            MATERA
            20/03/2021 11:12

            RE: RE: RE: RE: Rettifica stato passivo

            In riferimento ed in seguito alla vostra gentile risposta vi pongo i seguenti ulteriori quesiti:
            1) nell'ipotesi di concordato fallimentare, la società A cessionaria del credito della società B, nonostante Il Tribunale in sede di omologa ai fini della sua ammissione al voto, avesse chiesto la previa eventuale produzione dell'atto di cessione del credito, ovvero la scrittura privata della cessione del credito, la stessa ha espresso voto negativo senza avere allegato alcuna documentazione in merito alla sua legittimazione, limitandosi solo in sede di domanda ex art. 115 LF ad allegare copia della gazzetta ufficiale (non ritenuta sufficiente dal Tribunale) il voto è da ritenersi validamente espresso o no?
            2) la società A può decidere arbitrariamente che il termine di 30 gg assegnati dal Tribunale per il voto e comunicati dal curatore, decorre dalla ricezione di ulteriore documentazione da essa richiesta al curatore, e non dalla data di ricezione dell'avviso di voto inviato dal curatore?
            3) infine si precisa che la società A nell'esprimere il suo voto, afferma di essere addirittura mandataria di un'altra società sconosciuta al fallimento.
            Dott. Umberto Di Pede Matera
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              22/03/2021 19:53

              RE: RE: RE: RE: RE: Rettifica stato passivo

              Non riusciamo a capire bene la domanda sub 1. Lei dice che il tribunale già si è pronunciato in sede di omologa sul voto espresso dal cessionario A richiedendo ai fini dell'ammissione al voto di costui la previa produzione dell'atto di cessione del credito, ovvero la scrittura privata della cessione del credito, per cui non capiamo la domanda se il voto è valido o no; dato che, a quanto capiamo, questo voto è stato già ritenuto non valido dal tribunale. sarebbe opportuno qualche ulteriore chiarimento sull'iter processuale della vicenda.
              Sulla domanda sub 2, certamente la società A non può decidere arbitrariamente il termine per l'espressione del voto. Il secondo comma dell'art. 125 l. fall. precisa che "il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso" a sua volta il secondo comma dell'art. 128 aggiunge che "I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti".
              E' chiaro, quindi, che il termine per esprimere il voto lo fissa il giudice e chi non vota nel termine fissato va ritenuto consenziente e di nessun effetto, di conseguenza, il voto contrario espresso dopo la scadenza del termine.
              Sul quesito n, 3 la questione consiste nello stabilire se la società A ha acquistato il credito in proprio o quale mandataria di altra società e se l'espressione del voto è conforme al titolo dell'acquisto. Se, in sostanza, sia al momento dell'acquisto del credito che al momento del voto ha agito quale mandataria di altra società, non vi sono problemi, altrimenti si ha altro motivo per non ammetterlo al voto e non considerare opponibile la cessione del credito.
              Zucchetti Sg srl
              • Umberto Di Pede

                MATERA
                23/03/2021 10:24

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rettifica stato passivo

                Il Tribunale a scioglimento della riserva assunta in sede di omologa ha ritenuto opportuno che la società cessionaria A (che aveva depositato istanza di sostituzione ex art.115 l.f. allegando copia della gazzetta ufficiale dove risultava che la cessionaria A acquistava, dalla società B, in blocco dei crediti senza alcun riferimento al credito vantato, dalla società B, nei confronti della società fallita e per questo non era stata invitata al voto) dovesse esprimere il voto, e pertanto ha chiesto, prima di pronunciarsi sulla richiesta di omologa, che il curatore invitasse la società A cessionaria alla votazione previa eventuale produzione dell'atto di cessione del credito, ovvero la scrittura privata della cessione del credito.
                Pertanto si chiede se la predetta società A cessionaria possa esprimere il voto e/o votare validamente a prescindere dal deposito di tale documentazione (scrittura privata della cessione del credito richiesta dal Tribunale).
                Dott. Umberto Di Pede Matera
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/03/2021 19:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rettifica stato passivo

                  Avevamo ben ragione di chiedere chiarimenti perché è intervenuto nell'ter processuale un dato, di non poco conto, di cui non aveva fatto cenno in precedenza e che non potevamo immaginare in quanto non certo usuale. Ossia, il tribunale, in sede di omologa, rilevato che alla società cessionaria A non era stata inviata la comunicazione di cui all'art. 125 l. fall., ha disposto "prima di pronunciarsi sulla richiesta di omologa, che il curatore invitasse la società A cessionaria alla votazione previa eventuale produzione dell'atto di cessione del credito, ovvero la scrittura privata della cessione del credito".
                  Questo provvedimento ha effetto per il creditore in quanto lo rimette in termini;, sebbene, infatti, non venga indicato un nuovo termine, è inequivoca la previsione di consentire alla detta società di esprimere il voto anche dopo la scadenza del termine fissato a causa della mancata comunicazione a costui ex art. 125 l. fall.. Ha effetti nei suoi confronti, in quanto come curatore deve, in adempimento del provvedimento emesso, chiedere al cessionario A di esprimere il voto previa produzione dell'atto di cessione del credito, ovvero la scrittura privata della cessione del credito, anzi meglio sarebbe comunicargli il provvedimento del tribunale per la parte che lo riguarda; quanto alla carenza del provvedimento circa il tempo entro cui esprimere il voto, dovrà integralo lei dando un termine, per il quale che è consigliabile fare riferimento a quanto dispone il secondo comma dell'art. 125 l. fall..
                  Al ricevimento del voto o, comunque alla scadenza del termine, riferirà al giudice, se nel frattempo il cessionario non solleva contestazioni sul provvedimento in questione, che però, dovrà impugnare, se non è d'accordo, ai sensi dell'art. 26 l. fall.
                  Zucchetti Sg srl .