Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Comitato creditori

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    01/09/2020 19:23

    Comitato creditori

    Buonasera formulo il seguente quesito:
    in una procedura fallimentare solo 3 creditori hanno dato la disponibilità ad essere membri del Comitato dei creditori; il G.D gli ha nominati e poi gli stessi hanno accettato la carica e nominato il Presidente. Ora la maggior possibilità di realizzo dell'attivo nella procedura, è dato da alcune cause civili pendenti in cui è coinvolto direttamente o indirettamente un membro del C.d.c. e nel caso di specie il presidente; tali cause molto probabilmente verranno risolte con transazioni con i legali al fine di accorciare i tempi per la chiusura della procedura. Stante questa la situazione ritengo che ci sia un fortissimo conflitto di interessi del presidente del C.D.C.il quale dovrebbe astenersi dai pareri quando gli verranno presentate dal curatore le proposte transattive sulle suddette cause.
    Siccome in tutte le cause il presidente si trova in conflitto di interessi chiedo se è possibile richiedere al G.D. la sua sostituzione in quanto, vista la situazione, le funzioni del comitato sarebbero esercitate solo da 2 membri.
    Se ciò fosse possibile e non si trovasse il sostituto, il comitato potrebbe essere sciolto con successiva assunzione delle sue funzione da parte del G.D.?
    Non ho trovato alcun riferimento normativo a questa problematica.
    Resto in attesa di riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/09/2020 19:12

      RE: Comitato creditori

      Il conflitto di interessi del presidente del comitato dei creditori è evidente quanto alle definizione in via transattiva delle cause in cui sia parte lo stesso presidente (e la transazione va autorizzata dal comitato, a norma dell'art. 35 l.fall.), per cui non vi è dubbio che quando la questione sarà sottoposta a tale organo, il presidente, a norma del comma sesto dell'art. 40 dovrà astenersi dalla votazione.
      Quanto alla sostituzione di tale membro del comitato, va ricordato che questa può essere disposta dal giu dice delegato "in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo" (comma 1, art. 40), per cui, escluso, nel caso la variazione dello stato passivo, si tratta di vedere se possa ricorre un giustificato motivo.
      In linea generale la risposta dovrebbe essere negativa giacchè i compiti del comitato sono molteplici e il conflitto di interessi del presidente (che comporta l'astensione), riguarda solo la definizione in via transattiva delle cause in corso, ma è chiaro che poi molto dipende dalla situazione concreta in cui si trova il fallimento, Ad esempio l'impatto del conflitto è diverso a seconda che le cause in questione costituiscano l'unico o la maggior parte dell'attivo del fallimento o solo una parte minima; a seconda che il fallimento sia nella fase iniziale, con la prospettiva di trovarsi in continue situazioni di conflitto, che paralizzerebbero il funzionamento del concordato, o nella fase finale ove tale organo ha già svolto gran parte delle sue funzioni, e così via.
      In sostanza, posto che il concetto di giustificato motivo implica una certa discrezionalità di valutazione, non si può fare a meno di rapportare il giudizio alla situazione concreta.
      Nel caso si ritenga sussistere tale motivo d sostituzione, il giudice delegato può scegliere altro creditore e se nessuno accetta, il comitato non può stabilmente funzionare con due membri, per cui si verificherebbe l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 l. fall. con i poteri sostitutivi del giudice, senza bisogno di un provvedimento di scioglimento del comitato, non previsto dalla legge.
      Zucchetti SG srl