Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

patto di compensazione/domanda di ammissione al passivo

  • Alessandro Rimato

    roma
    09/03/2023 15:30

    patto di compensazione/domanda di ammissione al passivo

    Buona sera, prospetto il seguente caso : la società alfa ottiene, dopo pochi mesi dal al suo fallimento, dalla sezione specializzata sentenza di condanna della società beta alla restituzione di una somma di denaro pari a 100, in quanto illegittimamente compensata. Propone appello beta asserendo che nulla è dovuto in quanto le 100 sono ricomprese in un altro pagamento di 1000.
    La domanda che sorge spontanea dando seguito al dictum di Cassazione n. 16708/20 [ ".......e ove si consideri che, perfino nelle ipotesi di successione nelle azioni già nel patrimonio del fallito, per esso questa Corte ha analogamente ribadito che non assume "alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare" (Cass. 7967/2008, 18691/2014) ] è se la Curatela costituendosi nel giudizio di appello possa eccepire l'improcedibilità della domanda dovendo la stessa essere proposta ai sensi dell'art. 93 L.F. grazie. Alessandro rimato
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2023 20:14

      RE: patto di compensazione/domanda di ammissione al passivo

      Per la verità la tesi riportata sulla necessità che la compensazione, anche quando sia dedotta in via di eccezione debba essere accertata in sede di verifica del passivo è minoritaria in quanto la prevalente giurisprudenza ritiene che il convenuto possa eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. l.fall., atteso che con l'eccezione di compensazione il creditore-debitore in bonis chiede l'accertamento di un credito non per partecipare al concorso sostanziale da realizzare col riparto fallimentare, bensì al solo fine di neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale. (Cass. 28/09/2016, n. 19218; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 15562 del 2011; Cass. n. 18223 del 2002; e nn. 287/97; 8053/96; 3337/86; 4223/85).
      In particolare in Cass. n. 19218 del 2016 si legge: ""Una volta dichiarato il fallimento, sostiene parte ricorrente, le domande d'accertamento del credito verso il debitore fallito devono essere esaminate con le forme e nei modi di cui alla L. Fall., artt. 93 e segg.; con la conseguenza che il solo giudice delegato al fallimento avrebbe potuto conoscere della compensazione legale del credito della curatela con quello della ditta….. Anche tale motivo non ha pregio. E' costante giurisprudenza di questo S.C. che nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo".
      Tesi pienamente convincente in quanto se una domanda riconvenzionale va (ri)proposta in sede fallimentare perché essa postula l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono e la richiesta di un provvedimento di ammissione al passivo per il credito azionato in via riconvenzionale, una eccezione, in quanto tesa a paralizzare la domanda attorea, presuppone che l'autore non abbia intenzione di far valere alcuna pretesa nel fallimento. E, proprio per il fatto che con l'eccezione di compensazione il convenuto in giudizio dal curatore propone una difesa finalizzata al rigetto della domanda attorea che, come l'eccezione di prescrizione o di pagamento, tende ad affermare che il credito azionato dalla curatela si è estinto già prima della dichiarazione di fallimento, l'esame di questa eccezione nel giudizio ordinario non contrasta con il principio della esclusività.
      A nostro avviso, quindi, se l'appellante si limita nel giudizio iniziato dal debitore in bonis a far valere la compensazione al fine di bloccare il credito azionato, l'eccezione è ammissibile, nel mentre non è ammissibile l'eventuale pretesa di riconoscimento, effettuata la compensazione, di un residuo credito a suo favore, che va veicolata nell'accertamento del passivo.
      Zucchetti Sg srl