Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    13/01/2015 16:36

    INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

    Si insinua al passivo fallimentare l'Ente ARTEA (per conto di Regione Toscana) a seguito della revoca di un contributo avvenuta in conseguenza del fallimento della società (eventualità prevista nel Bando di attribuzione di detto contributo).
    Artea richiede che al credito insinuato sia riconosciuto il privilegio ai sensi di art. 9 comma 5 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 123 che conferirebbe al credito insinuato il privilegio previsto all'art. 2777 c.c. "privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito...".

    Si chiede se l'insinuazione di Artea sia da ritenersi corretta con la conseguenza che il privilegio richiesto debba essere riconosciuto in sede di redazione del Progetto di Stato passivo e, nel qual caso, quale sia la corretta collocazione di detto credito nella tabella dei privilegi del programma Fallco.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2015 19:08

      RE: INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

      Per quanto riguarda il merito del riconoscimento del privilegio deve appurare se vi sia stata revoca del finanziamento per uno dei motivi previsti dalla legge citata da cui derivi l'obbligo della restituzione, perché a norma del comma quinto dell'art. 9 del dlgs n. 123 del 1998, "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".
      Il corrispondente privilegio nella tabella Fallco è il
      Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen/Spe Gen
      CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        18/03/2026 18:58

        RE: RE: INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

        Mi trovo ad analizzare una istanza di insinuazione presentata da Regione Toscana per revoca di contributi, stante la violazione del requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione giudiziale nei tot anni successivi all'erogazione del contributo stesso, con richiesta di attribuzione del privilegio art. 24, co. 32, 33 e 36, L. 449/1997 avente prevalenza su ogni altro ad eccezione delle spese di giustizia e dell'art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ad avviso della Regione trattasi di privilegio generale mobiliare con collocazione sussidiaria. Non ho trovato in fallco alcun privilegio "ante primo grado" con collocazione sussidiaria sulla massa immobiliare. A mio avviso trattasi di un privilegio mobiliare generale, con preferenza equiparabile a quella, ad esempio, di MCC, senza alcuna collocazione sussidiaria. Nel caso abbia male interpretato la normativa potete cortesemente segnalarmi quale codice utilizzare nella tabella fallco?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/03/2026 16:18

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

          Condividiamo in pieno la sua opinione un quanto l'attribuzione del privilegio sussidiario non risulta dalla legge speciale n. 449/1997 né dall'art. 2776 c.c..
          Probabilmente il creditore ritiene che il credito derivante dalla revoca sia equiparabile ad una delle imposte di cui all'art. 2752, comma 1 o comma 3, richiamato dall'art. 2776 c.c., per il fatto che l'art. 24, comma 32 della citata legge del 1997 prevede che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ed anche dalle Regioni, a norma del successivo comma 36) in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni". Essendo il privilegio sussidiario concesso dall'art. 2776 c.c. riferito ai crediti dello Stato di cui al primo e al terzo comma dell'art. 2752 c.c., e richiamando questi ultimi specifiche tipologie di imposte, riteniamo che tra queste non rientri anche il credito di cui all'art. 32 l. n. 449/1997 per il fatto che questo possa essere iscritto a ruolo.
          Zucchetti SG srl
    • Andrea Fazio

      Trapani
      04/02/2026 17:22

      RE: INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

      Buon pomeriggio,
      ieri la Regione Siciliana mi ha notificato l'avvio di un procedimento di revoca di un finanziamento a valere sul PO FESR 2014/2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione" di 30.000 ca.
      Rilevato che lo stato passivo della società in liquidazione coatta amministrativa è stato dichiarato esecutivo il 5 giugno 2025, e che il decreto di revoca, non ancora emesso, è opponibile alla procedura concorsuale, come posso integrare lo stato passivo?
      Devo procedere autonomamente, oppure, data l'esecutività dello stato passivo, la Regione Siciliana deve procedere secondo quanto disposto dall'art. 208, ul. co, CCII?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        05/02/2026 12:57

        RE: RE: INSINUAZIONE REGIONE TOSCANA PER REVOCA CONTRIBUTO

        Al momento la Regione ha comunicato soltanto l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, per cui lei non può procedere alla modifica dello stato passivo; quando l'Ente avrà completato l'iter revocatorio determinerà il credito che dovrà insinuare al passivo presentando domanda tardiva di insinuazione nei termini indicati dal comma 1bis dell'art.310 CCII.
        Zucchetti SG srl