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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
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Francesco Lepore
ROMA04/09/2023 11:26Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Buongiorno
In una procedura fallimentare ho inventariato dei beni che si trovavano presso la sede operativa della società fallita.
Tali beni, ho scoperto successivamente, non erano di proprietà della Società fallita e sono stati rivendicati dai proprietari.
In sede di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo mi sono "opposto" alla loro restituzione in quanto sugli stessi erano state eseguite delle lavorazioni non pagate e pertanto ho inteso applicare il diritto di ritenzione sugli stessi.
Il GD, accogliendo la mia tesi, non ha accolto le domande di rivendica in ragione del diritto di ritenzione in capo alla società fallita.
Il rivendicante non ha proposto opposizione all'esecutività dello stato passivo il quale pertanto deve ritenersi definitivo..
Si pone ora il problema della vendita di tali beni. Ho eseguito delle ricerche ma non ho trovato nulla in merito alla procedura da adottare in questo caso specifico.
Secondo Voi il Curatore può vendere direttamente i beni, giusta autorizzazione del GD, con procedura competitiva ex art 107 L.F.? Ci sono particolari accorgimenti da adottare prima di procedere?
Cordiali saluti
Dott Francesco Lepore-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2023 13:01RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Il rigetto della domanda di rivendica e restituzione divenuto definitivo potrebbe indurre a pensare che il curatore abbia la piena libertà di vendere i beni in questione, ma, poiché la domanda di restituzione è stata respinta per aver il fallimento esercitato il diritto di ritenzione che l'art. 2756 c.c. gli consentiva, il terzo proprietario potrebbe sempre pagare l'importo delle spese di miglioramento ed ottenere il bene. Ci sembra pertanto più appropriata l'applicazione alla fattispecie dell'ult. comma dell'art. 2756 c.c. (che tratta dei crediti per spese di miglioramento, del privilegio e del diritto di ritenzione), per il quale "Il creditore (che ha diritto al pagamento delle spese di miglioramento) può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno". La vendita del pegno richiama gli artt. 2796 e 2797 c.c. e, quest'ultimo, in particolare, detta le modalità da seguire per la vendita delle cose oggetto di pegno, che sono da seguire anche nella specie di cui si sta trattando.
Per chiarezza precisiamo che non citiamo l'art. 53 l. fall., perché questa norma riguarda i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 c.c. di terzi verso il fallito da insinuare al passivo fallimentare, nel mentre nel caso in esame è il fallito, e per esso il fallimento che ha esercitato il diritto di ritenzione.
Zucchetti SG srl-
Francesco Lepore
ROMA05/09/2023 18:50RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
La vendita del bene mobile oggetto del diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 2794 c.c., stante la vis attrattiva del Tribunale Fallimentare, può essere gestita direttamente dal Giudice Delegato, mediante commissionario o incaricando il Curatore di ciò ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2023 19:22RE: RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Considerato che la vendita della cosa rivendicata dal terzo avviene nell'ambito del fallimento nel quale la domanda di rivendica e restituzione è stata respinta per l'esercizio da parte del fallimento del diritto di ritenzione, la normativa civilistica richiamata ha lo scopo di mettere il proprietario del bene in condizione di pagare la spesa per la miglioria e pretendere la restituzione, dopo di che, qualora il terzo rimanga inerte, la curatela, essendo stata respinta la domanda di rivendica e non avendo il terzo fatto opposizione allo stato passivo né utilizzato la ulteriore chance datagli di pagare le spese di miglioramento, è pienamente legittimata a vendere il bene con le modalità della vendita fallimentari (che garantiscono la competitività cui tende la vendita pubblica di cui parla l'art. 2797 c.c.) e trattenere il ricavato da destinare al pagamento dei creditori.
Allo scopo è sufficiente l'autorizzazione del comitato dei cr4ediotri ai sensi dell'art. 35 l. fall., o, a voler essere più rigorosi, una integrazione del programma di liquidazione approvata sempre dal comitato e autorizzazione di conformità del giudice, ai sensi dell'art. 104ter l. fall..
Zucchetti SG srl
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Roberto Marinelli
Macerata02/10/2025 19:19RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Buonasera
Intervengo nella discussione ampliando la casistica.
Nel caso specifico, in qualità di Curatore, vengo a conoscenza dell'esistenza di un macchinario presso il riparatore successivamente alla inventariazione del ramo di azienda (di cui il macchinario però non ne faceva parte) e successivamente all'ammissione del creditore/fornitore in chirografo.
A mio parere il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. non potrebbe più applicarsi visto che il fornitore/creditore è stato ammesso in chirografo non avendo attivato alcuna procedura esecutiva e consegnare il bene alla Curatela.
A questo punto tuttavia, chiedo se tale bene, non facendo parte del ramo di azienda concesso in affitto, possa essere riconsegnato alla affittuaria, oppure ritorni nella disponibilità della Curatela, che potrebbe liquidarlo in via autonoma dal ramo di azienda.
Grazie per l'attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2025 09:39RE: RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Se abbiamo ben capito lei, nella qualità di curatore di un fallimento, ha accertato che un macchinario è rimasto presso il fornitore dove era stato portato per riparazioni e che tale fornitore riparato si è insinuato al passivo per una voce di credito che non ci dice quale essere e che invece è opportuno individuare. Lei infatti parla di creditore fornitore, il che fa pensare che questi si sia insinuato al passivo per il prezzo della vendita non pagato, ma tale credito non è assistito dalla prelazione di cui all'art. 2756 c.c., né dal diritto di ritenzione, che attiene soltanto al credito per le spese di conservazione e miglioramento del bene in questione e che nel caso potrebbe anche essere oggetto di insinuazione visto che lei qualifica il fornitore anche come riparatore.
Alla luce di questa premessa è preferibile quindi distinguere il credito da fornitura da quello di riparazione, presumendo che il creditore abbia azionato entrambi. Il primo, se sussitono le prove, può essere ammesso in chirografo, se il fornitore non h altro titolo eventualmente soggettivo (ad es. Artigiano) per rivendicare un privilegio) e non godendo del diritto di ritenzione deve consegnare il bene venduto essendosi la proprietà già trasferita al compratore all'atto della conclusione del contratto. Se il creditore in questione ha insinuato soltanto o anche il credito per le spese di riparazione avrebbe potuto chiedere il privilegio di cui all'art. 2756 c.c. esercitando il diritto di ritenzione a tutela di tale credito, ma nello specifico, essendo stato ammesso al passivo in via chirografaria (diamo per scontato che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non vi è stata impugnazione, altrimenti lo avrebbe fatto presente) ha perso il diritto di esercitare la ritenzione, la cui funzione, come si deduce dal combinato disposto degli artt. 53 l. fall. e 2756 c.c., era proprio quella di far valere il privilegio di cui alla norma civilistica. Peraltro anche se avesse esercitato il privilegio di cui all'art.2756 c.c. e questo fosse stato riconosciuto, tale ammissione avrebbe fatto venir meno il diritto alla ritenzione (salvo le possibilità di cui all'art.53 l. fall.) avendo questo beneficio raggiunto lo scopo; a maggior ragione la ritenzione non può operare se il credito è stato definitivamente ammesso al chirografo.
Il creditore- fornitore -riparatore è quindi tenuto a restituire il macchinario alla curatela, che ne è proprietario, e non certo all'affittuario dal momento che lei dice che detto macchinario non faceva parte del complesso aziendale dato in affitto a terzi dal debitore poi fallito.
Zucchetti SG srl-
Roberto Marinelli
Macerata04/10/2025 11:08RE: RE: RE: RE: Diritto di ritenzione in capo alla procedura fallimentare
Esattamente si tratta di un riparatore del macchinario che si è insinuato al passivo per riparazioni effettuate in via chirografaria ed ammesso come richiesto (stato passivo reso esecutivo e non opposto). Pertanto il quesito trova conforto nella seconda parte della Vs. la risposta.
Grazie di nuovo.
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