Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo - Assunzione Causa in Appello

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    09/02/2021 10:35

    Concordato Preventivo - Assunzione Causa in Appello

    In tale procedura il liquidatore giudiziale può agire in autonomia nel decidere se procedere in appello nel II grado di giudizio per una causa persa in primo grado o deve farsi autorizzare dal giudice delegato e chiedere il consenso del comitato dei creditori?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2021 19:00

      RE: Concordato Preventivo - Assunzione Causa in Appello

      Nel concordato le linee guida che il liquidatore deve seguire sono quelle indicate nel decreto di omologa del tribunale, per cui la prima cosa da guardare è se il tribunale abbia dato indicazioni in proposito al tema da lei posto. In caso negativo, come è probabile, trova applicazione l'art. 182 che segna i poteri del liquidatore o per disposizioni dirette o per richiami normativi.
      Orbene, quanto ai poteri processuali, in primo luogo va delimitato il campo della legittimazione ricordando che il liquidatore, poiché subentra al debitore nei soli poteri di gestione dei beni ceduti e nella esclusiva finalità della loro liquidazione, ha la legittimazione ad agire e resistere in giudizio solo se si tratta di giudizi riguardanti il patrimonio da liquidare, compresi ovviamente i crediti da riscuotere.
      Stabilito che la vertenza di cui si discute rientri in questo ambito, si possono esaminare i limiti di autonomia della sua capacità processale. orbene nessuna norma richiede una autorizzazione del giudice per stare in giudizio (per iniziare una causa, per resistere, per proporre appello, ecc.) in quanto nulla dice in proposito l'art. 182 che, tra l'altro, pur richiamano alcuni articoli riguardanti il curatore, tra questi non comprende l'art. 31, il cui secondo comma stabilisce che il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato,, norma che si collega alla previsione dell'art. 25, co. 1, n. 6, che affronta e risolve allo stesso modo il problema dal lato del giudice. Non è prevista neanche una autorizzazione del comitato creditori.
      Riteniamo, pertanto, che il liquidatore per proporre appello avverso una sentenza sfavorevole non abbia bisogno di autorizzazioni, il che non significa che egli è libero di fare quello che vuole, perché non va dimenticato che, a norma dell'art. 185 l. fall., dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite dal tribunale e quindi controlla anche l'operato del liquidatore con obbligo di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
      Zucchetti SG srl