Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

DANNO DA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ANTE FALLIMENTO - ALLOCAZIONE

  • Ottavia Simili

    Roma
    12/01/2026 11:30

    DANNO DA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ANTE FALLIMENTO - ALLOCAZIONE

    Poniamo che una società in bonis si fosse impegnata tramite contratto preliminare di compravendita a cedere un immobile ad un determinato soggetto entro un certo termine e poniamo che la società in bonis allo scadere di detto termine non abbia adempiuto a detto obbligo, per una serie di motivi, in parte fondati ed in parte no.
    Il soggetto promissario acquirente cita quindi la società in bonis che, nel corso del giudizio, fallisce.
    Il soggetto promissario acquirente riassume quindi il giudizio nei confronti del fallimento ed il curatore si costituisce, a tutela della massa, ritenendo validi alcuni motivi per il mancato trasferimento del bene da parte della società in bonis.
    Poniamo che il soggetto promissario acquirente vinca la causa e l'immobile gli debba essere trasferito da parte del fallimento.
    Poniamo anche che detto soggetto abbia agito per il risarcimento danni cagionati dal tardivo trasferimento dell'immobile, e che questo venga liquidato dal Tribunale in sentenza.
    Detto danno è un credito tutto di massa, stante che l'inadempimento originario è della società in bonis?
    Piuttosto che, detto danno è un credito in parte di massa (fino alla riassunzione del giudizio verso il fallimento) ed in parte prededucibile (dalla riassunzione verso il fallimento del giudizio in poi)?
    Io mi trovo subentrata a curatore che si era costituito in giudizio del tipo sopra descritto, che ancora non si è concluso, ma vorrei capire come allocare il danno in caso di soccombenza.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2026 18:40

      RE: DANNO DA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ANTE FALLIMENTO - ALLOCAZIONE

      Riteniamo che il promissario acquirente abbia promosso una causa ex art. 2932 c.c per ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare inadempiuto e che contestualmente abbia chiesto il risarcimento dei danni, e che il precedente curatore del fallimento del promittente venditore (cui lei è subentrato) non si sia sciolto da detto preliminare, in quanto costituendosi in giudizio e accettando il contraddittorio nel merito ha implicitamente manifestato l'intento di subentrare nel contratto.
      Essendo stata la causa di esecuzione specifica promossa prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore con sicura trascrizione della relativa domanda, la stessa può continuare avanti al giudice invocato (argomento desumibile ex art. 173, comma 1, CCII, che indica la linea da seguire anche in caso di applicazione della legge fallimentare). Non può invece proseguire avanti al giudice ordinario la parte della causa avente ad oggetto il risarcimento danni sebbene sia stato il processo riassunto nei confronti del curatore, in quanto opera il principio dell'esclusività del rito della verifica dei crediti, per cui detta domanda avente ad oggetto un credito (seppur da accertare nell'an e nel quantum) deve essere proposta con l'insinuazione al passivo se per esso il creditore intende partecipare al concorso sui beni acquisiti all'attivo. Non sappiamo se sia stata sollevata l'eccezione di improcedibilità .
      Ad ogni modo, qualora si superasse tale ostacolo e venendo allo specifico della sua domanda, il credito per danni, essendo collegato all'inadempimento del promittente venditore in bonis è da considerare come concorsuale e non prededucibile, salvo che non venga richiesto un danno che seppur collegato al pregresso inadempimento, si protrae nel tempo; nel qual caso, essendo il curatore subentrato nel contratto, sono prededucibili i crediti maturati nel corso della procedura, ossia dalla sua apertura, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica per i quali trova applicazione l'art. 74 l. fall.
      Zucchetti SG srl
      • Ottavia Simili

        Roma
        13/01/2026 14:06

        RE: RE: DANNO DA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ANTE FALLIMENTO - ALLOCAZIONE

        Grazie, diciamo che la fattispecie è simile a quella di un preliminare inadempiuto, ma non identica, però per quanto riguarda il danno avete chiarito i miei dubbi e io concordo.
        Trattasi di danno che origina dal mancato adempimento ante fallimento, ma si protrae nel tempo quindi una parte andrà allocata in prededuzione, ove la domanda di ammissione al passivo a tale titolo venisse presentata ed ammessa.
        Grazie!
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2026 19:08

          RE: RE: RE: DANNO DA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ANTE FALLIMENTO - ALLOCAZIONE

          Corretto
          Zucchetti SG srl