Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e fallimento

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    10/12/2020 16:52

    procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e fallimento

    Sono curatore di un fallimento il cui attivo è costituito da immobili oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore fondiario.
    La procedura è in stallo in quanto dal 2013 è stato solamente nominato il giudice dell'esecuzione, senza nominare nè uno stimatore nè un incaricato alla vendita, nè tantomeno esiste una perizia.
    Mi chiedo se posso procedere a interrompere la procedura esecutiva in corso (anche se avviata da creditore fondiario) e procedere alla vendita come Curatore fallimentare o se devo necessariamente presentare istanza di vendita in qualità di intervenuto sulla procedura medesima.

    Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/12/2020 20:23

      RE: procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e fallimento

      La possibilità concessa alla banca di procedere all'esecuzione individuale in pendenza del fallimento non esclude la permanenza della procedura collettiva e la possibilità che la vendita sia effettuata in questa sede dagli organi fallimentari, in quanto il curatore non perde la disponibilità della massa attiva, comprensiva degli immobili del fallito gravati dalle ipoteche iscritte a garanzia del credito fondiario.
      Tanto comporta che, pur pendendo l'esecuzione promossa dal creditore fondiario, il curatore possa procedere alla vendita del bene in sede fallimentare e il criterio per coordinare le due procedure espropriative, non incompatibili, è dato dall'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (cfr. Cass., 8/9/2011 n. 18436). Vende, in sostanza chi è più lesto a farlo.
      Ciò è possibile, tuttavia, ove il curatore non sia intervenuto nella esecuzione individuale perché, in tal caso il raccordo tra le due procedure si è già realizzato con la partecipazione del curatore all'espropriazione individuale, che rende improponibile la vendita in sede fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Simona Indiveri

        Arezzo
        01/03/2021 19:38

        RE: RE: procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e fallimento

        aggiungo che, qualora venda il curatore all'interno del fallimento, il bene su cui si soddisfa il creditore fondiario dovrebbe subire le medesime spese in prededuzione (forse minori rispetto all'esecuzione) e poi trovare soddisfazione nel privilegio ipotecario sul bene nella misura dell'iscrizione.
        Se il bene venisse venduto nell'esecuzione, viceversa, il ricavato comunque dovrebbe essere assegnato - previa verifica della stato passivo - sulla base dell'importo ipotecato e previo pagamento delle prededuzioni. l'eventuale mancata soddisfazione nell'esecuzione del creditore ipotecario lo declassa all'interno del fallimento a chirografario, non sussistendo più il bene su cui insiste il privilegio.
        E' corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2021 19:52

          RE: RE: RE: procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e fallimento

          Esatto il ragionamento, ma è necessario qualche chiarimento sull'ultima sua considerazione.
          Il fatto che il bene sia stato già venduto in sede esecutiva e il ricavato assegnato al creditore fondiario, comporta che questi debba (se vuol mantenere l'assegnazione provvisoria ricevuta) insinuarsi al passivo per l'intero importo del credito in via ipotecaria; una volta ammesso, poichè il bene gravato è stato sì venduto, ma il ricavato è stato assegnato proprio al creditore ipotecario che ha così realizzato la garanzia, bisogna calcolare la quota delle spese fallimentari imputabile a detto immobile, per stabilire se tutta la somma che è stata assegnata al creditore fondiario in via provvisoria, quale ipotecario, possa essere da lui definitivamente trattenuta;, e, se ha ricevuto più di quanto avrebbe avuto nel fallimento, deve restituire il surplus. Per semplificare il concetto, è come se l'assegnazione fatta in sede esecutiva fosse un acconto, per cui, essendosi insinuato per l'intero credito (100), deve detrare l'acconto (80) e vedere se era tenuto a sua volta a pagare qualcosa (la quota delle spese gravanti sull'immobile pari a 10).
          Di contro il creditore fondiario, qualora la somma ricevuta, detratta quella che deve restituire, non soddisfa integralmente il credito per il quale è stato ammesso al passivo (secondo i numeri precedenti egli su un credito di 100 avrebbe ricevuto 70) la differenza del credito, così come accadrebbe ove il bene fosse stato venduto nel fallimento, passa in chirografo.
          Zucchetti SG srl