Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria ordinaria - liquidazione dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci

  • Anna Lina Gentili

    FERMO
    19/12/2024 16:49

    Revocatoria ordinaria - liquidazione dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci

    La Curatela è risultata vittoriosa in un giudizio di revocatoria ordinaria promosso per far dichiarare l'inefficacia di diversi atti dispositivi di immobili effettuati dai falliti e la sentenza favorevole è divenuta definitiva per mancata opposizione da parte del convenuto in revocatoria.
    Su alcuni dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci, un creditore particolare del terzo revocato, ha promosso azione esecutiva con atto di pignoramento trascritto dopo l'iscrizione della domanda giudiziale della curatela. Nel dettaglio, alla data di trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, oltre all'ipoteca a favore del creditore procedente, su tali beni, risultava già iscritta una seconda ipoteca a favore di altro soggetto, creditore verso l'alienante fallito. Successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale, un altro creditore particolare del terzo revocato ha iscritto ipoteca legale ed è intervenuto nell'esecuzione.
    La Curatela, annotata la sentenza definitiva a margine della trascrizione della domanda di revocatoria, intende intervenire nell'esecuzione per poter partecipare alla distribuzione delle somme sulla base dell'importo totale dei crediti ammessi al passivo risultanti dallo stato passivo.
    Sul punto si chiede conferma che il creditore procedente, il quale, si ripete, ha trascritto il pignoramento dopo la trascrizione della domanda giudiziale in forza di mutuo fondiario con iscrizione ipotecaria antecedente alla domanda, ha diritto di continuare l'esecuzione e che nella stessa dovranno essere soddisfatti, dapprima, i creditori ipotecari con iscrizione antecedente la trascrizione della domanda revocatoria e poi, sull'eventuale residuo attivo, concorreranno il fallimento ed il creditore con ipoteca iscritta dopo la trascrizione della domanda giudiziale.
    Si precisa altresì che:
    a) il creditore procedente non ha insinuato alcun credito nel fallimento, non essendo creditore verso questo bensì verso il terzo revocato;
    b) il creditore intervenuto nell'esecuzione con iscrizione ipotecaria antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale, invece, essendo creditore verso il fallito, è stato ammesso anche al passivo con prelazione ipotecaria subordinatamente all'accoglimento della domanda revocatoria per un importo che è però inferiore a quello per cui ha esperito atto di intervento nell'esecuzione. Il dubbio è se la curatela potrà poi recuperare da tale creditore l'eventuale maggiore somma ottenuta rispetto a quella ammessa al passivo.
    In ultimo, con riguardo agli altri beni oggetto di revocatoria (che non sono oggetto di alcuna procedura esecutiva), chiedo un vostro parere sull'ammissibilità di una rinuncia da parte del fallimento all'esecuzione su uno dei beni, a fronte del pagamento da parte del terzo revocato di un importo congruo al valore di mercato del bene stesso ovvero se ciò potrebbe, invece, configurare una violazione delle regole delle vendite competitive da rispettare anche nella liquidazione dei beni "acquisiti" a seguito di revocatoria ordinaria.
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2024 20:12

      RE: Revocatoria ordinaria - liquidazione dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci

      Sgomberiamo subito il capo da un macigno: le iscrizioni e le trascrizioni successive alla trascrizione della domanda revocatoria promossa dal fallimento sono inopponibili allo stesso; ossia le ipoteche iscritte e i pignoramenti trascritti dopo la trascrizione della domanda revocatoria, cui risalgono gli effetti della sentenza vittoriosa una volta annotata, è come se non esistessero per il fallimento, che deve quindi fare i conti soltanto con le iscrizioni e trascrizioni precedenti a detta data. Prima di questa data, se abbiamo ben capito, risultavano iscritte due ipoteche: una a favore di A, che è quello che aveva iniziato l'esecuzione con il pignoramento trascritto dopo la domanda revocatoria, a garanzia di un credito per mutuo fondiario nei confronti del soggetto che aveva acquistato l'immobile oggetto di revocatoria e una seconda a favore di B, creditore nei confronti del fallito, che era intervenuto nell'esecuzione promossa da A e che si è insinuato al passivo, ove è stato ammesso in via ipotecaria con riserva dell'esito della azione revocatoria promossa dalla curatela. Pertanto al momento sul bene immobile in questione- che va restituito al fallimento perché proceda alla liquidazione, ferma restando la proprietà acquisita dall'acquirente in quanto la revocatoria della vendita non annulla l'atto di vendita ma lo rende inefficace- esiste una ipoteca fondiaria, che è quella di A, che è a garanzia di un debito non del fallimento, per cui questo può essere equiparato ad un terzo datore di ipoteca in quanto sul bene nella sua disponibilità liquidatoria esiste una ipoteca data a garanzia di un debito non proprio; esiste inoltre una ipoteca per debito proprio, probabilmente di secondo grado.
      La situazione descritta esclude che l'esecuzione promossa da A possa continuare, non per il divieto di azioni esecutive peraltro superabile dal creditore fondiario A, ma perché, come detto, il pignoramento che ha dato adito all'esecuzione non è opponibile alla massa dei creditori per essere stato trascritto dopo la trascrizione della domanda revocatoria cui risalgono gli effetti delle sentenza finale.
      La domanda da farsi allora è se il creditore fondiario A può iniziare una nuova esecuzione in virtù della facoltà che gli concede l'art. 41 TUB di iniziare e proseguire azione esecutiva anche in pendenza del fallimento. Se A fosse stato creditore fondiario verso il fallito la risposta sarebbe stata ovviamente affermativa, ma nel caso, come si è detto, il bene è appreso all'attivo di una procedura che è responsabile per il fatto che esiste ipoteca sul bene, ma non è debitrice essendo stato il credito garantito concesso al soggetto soccombente in revocatoria; in questo caso è davvero difficile dire cosa accade in mancanza di precedenti specifici a noi noti e, peraltro nel vigore della legge fallimentare che consentiva al beneficiario dell'ipoteca verso il terzo datore soltanto di partecipare al riparto ma non di insinuarsi al passivo, come oggi ammette l'art. 201 codice della crisi. Ci sembra preferibile l'idea che il privilegio processuale di cui all'art. 41TUB non possa operare in questo caso, sicchè il fallimento potrà procedere alla liquidazione del bene e, detratte le spese specifiche e una quota di quelle generali (non quelle della esecuzione individuale non opponibile al fallimento) distribuire il ricavato al creditore A, se fa domanda di partecipare al riparto, quale ipotecario di primo grado e, se rimane qualcosa, l'assegna al creditore B, ipotecario di secondo grado, e già insinuato al passivo, in soddisfazione del credito da questi insinuato e ammesso al passivo, che è il credito da soddisfare nel concorso (del tutto irrilevante è l'intervento effettuato nella esecuzione inopponibile al fallimento di cui si è detto).
      Per quanto riguarda gli altri beni, la loro liquidazione sicuramente deve essere effettuata con procedure competitive, ma sono ammissibili transazioni anche traslative, se si riescono a trovare elementi giustificativi di un atto transattivo, che non dovrebbero essere difficili da rinvenire in una situazione del genere.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Calabrese

        LECCE
        17/02/2025 16:43

        RE: RE: Revocatoria ordinaria - liquidazione dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci

        per quanto riguarda la liquidazione degli altri beni oggetto di revocatoria da effettuare con procedure competitive, come appunto detto la proprietà acquisita dall'acquirente in quanto revocatoria della vendita non annulla l'atto di vendita, il notaio come potrà stipulare ai fini della continuità della trascrizione, basta solo l'intervento del curatore autorizzato dal G.D. ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/02/2025 16:53

          RE: RE: RE: Revocatoria ordinaria - liquidazione dei beni immobili oggetto degli atti dichiarati inefficaci

          Salvo diverse indicazioni dei consigli notarili, dovrebbe essere sufficiente la partecipazione del curatore, che giustifica la sua legittimazione con la sentenza revocatoria che, rendendo inefficace la vendita effettuata, fa sì che il curatore posso agire in via esecutiva sui beni oggetto della revocatoria.
          Zucchetti SG srl