Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ACETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARI E AUTORIZZAZIONE EX ART. 747 C.P.C.

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    10/07/2025 11:14

    ACETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARI E AUTORIZZAZIONE EX ART. 747 C.P.C.

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare, giusta autorizzazione, ho provveduto ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del de cuius padre del socio fallito. L'eredità era prevalentemente relativa ad immobili cointestati con il socio fallito e procedendo con l'accettazione ora il fallimento detiene la quota 1/1 di piena proprietà degli immobili e può procedere alla vendita competitiva dell'intero.
    Prima di procedere con le operaizoni di vendita mi domando se debba però preliminarmente procedere secondo il combinato disposto dagli art.. 493 c.c. e 747 c.p.c. ovvero a chiedere autorizzazione per la vendita dei beni al giudice della successione. A mio avviso non sarebbe necessario in quanto la disciplina fallimentare prevale su quella civilistica e in quanto il fallimento incamererà le somme ricavate unicamente al netto del pagamento dei debiti ereditari risultati dall'inventario, che verranno pagati in prededuzione tutelando la massa creando un conto speciale ad hoc sul realizzo della quota ereditaria. Vi chiedo però al riguardo gentile conferma.
    Inoltre avendo trascritto la sentenza unicamente sulle quote del socio fallito ritengo di dover procedere alla trascrizione anche sulle quote "acquisite" all'esito dell'accettazione, è corretto?
    Ringraziando anticipatamente per il sempre prezioso contributo l'occasione è gradita per porgere
    Cordiali saluti
    Fabrizio Cotto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/07/2025 13:47

      RE: ACETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARI E AUTORIZZAZIONE EX ART. 747 C.P.C.

      Confermiamo la sua previsione sulla prevalenza della normativa fallimentare su quella civilistica, che raggiunge lo stesso scopo di liquidare i beni ereditari ,a in in una procedura a carattere collettivo.
      E' necessaria anche la trascrizione della sentenza sulle quote acquisite per la continuità delle trascrizioni.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Cotto

        Asti
        04/09/2026 12:23

        RE: RE: ACETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARI E AUTORIZZAZIONE EX ART. 747 C.P.C.

        Buongiorno,
        facendo seguito alla Vs. risposta, avete per caso dei riferimenti giurisprudenziali a supporto di questa tesi?
        Ringraziando anticipatamente porgo
        Cordiali saluti
        Fabrizio Cotto
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/09/2026 17:23

          RE: RE: RE: ACETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARI E AUTORIZZAZIONE EX ART. 747 C.P.C.

          Sulla accettazione dell'eredità da parte del curatore del fallimento del chiamato con beneficio di inventario è intervenuta di recente l'ordinanza della S. Corte n. 16972 del 30maggio 2026 che tratta delle conseguenze giuridiche della accettazione dell'eredità devoluta al fallito effettuata dal curatore fallimentare senza la preventiva autorizzazione, pervenendo alla conclusione che una tale accettazione è affetta da mera annullabilità dell'atto in luogo della nullità, tradizionalmente ipotizzata, con tutte le conseguenze che essa ne trae sotto il profilo processuale. Questa decisione assume una particolare importanza in quanto, al di là della invalidità assoluta o relativa della accettazione priva di autorizzazione, investe, più diffusamente, la legittimità dell'atto ascritto al curatore fallimentare sotto altri aspetti quali la ammissibilità di una accettazione tacita senza beneficio di inventario, con le conseguenze, per il fallimento, di una accettazione pura e semplice.
          Sul problema che più direttamente la interessa, ossia circa le modalità della vendita facente parte dell'eredità accettata dal curatore con beneficio di inventario. Su questo argomento, che riguarda i rapporti tra gli art. 493 c.c. e 747 cpc da un lato e la normativa fallimentare della vendita dall'altra, non abbiamo trovato precedenti specifici giudiziari; quelli trovati contengono affermazioni generiche che la ratio dell'art. 493 c.c. è quella di sottoporre a controllo giudiziario gli atti di disposizione del patrimonio ereditario (Cass. n. 24171 del 2013; Cass. n. 1051 del 1966 ) o che i diritti dei creditori ereditari vanno tutelati anche in caso di fallimento (Cass. n. 17267 del 2011).
          Abbiamo trovato invece uno studio del Consiglio Nazionale del notariato n. 163 del 2012, secondo la quale l'autorizzazione alla vendita deve essere data dal giudice della successione ax art. 747 cpc, ma poi la vendita va eseguita nell'ambito della procedura fallimentare secondo le regole proprie della legge fallimentare o del codice della crisi. Tesi giustificata con la separazione che determina l'accettazione con beneficio di inventario a tutela dei creditori ereditari, ma che non ci convince in quanto l'acquisizione dei beni ereditari accettati con beneficio di inventario automaticamente determina la non confusione dei beni ereditari con il resto dell'attivo fallimentare, sicchè, tenuto conto di questa organizzazione contabile nell'interesse dei creditori ereditari, le regole applicabili riteniamo che possano essere tutte quelle interne al fallimento e, a maggior ragione, alla liquidazione giudiziale, ove la liquidazione dei beni è assoggettata o particolari e stringenti modalità dall'art. 216.
          Zucchetti SG Srl