Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Diniego rimborso credito IVA fallimento

  • Maria Giovanna Allevi

    Ascoli Piceno
    02/05/2024 09:35

    Diniego rimborso credito IVA fallimento

    Buongiorno,
    in un fallimento di cui sono curatore, all'esito di una azione giudiziale è stato decretato l'annullamento di una compravendita immobiliare effettuata dalla società in epoca ante fallimento. E' stata quindi emessa la nota credito, dalla quale è scaturito un credito IVA di circa 250.000 euro che è stato chiesto a rimborso. L'Agenzia delle Entrate, insinuata al passivo per 170.000 euro per il debito IVA scaturente dalla vendita annullata, ha negato il rimborso stabilendo l'inesistena del credito e citando a supporto della decisione l'Ordinaza della Cassazione n. 26502 del 14.09.2023 che sancisce che il rimborso spetta solo se l'IVA a monte è stata effettivamente versata. E' corretto il comportamento dell'Ufficio? Nei fatti, il debito sarebbe esistente poichè insinuato mentre in credito no. Inoltre, la differenza tra il credito insinuato di 170.000 euro (120.000 euro per IVA ed il resto sanzioni ed interessi) ed il credito IVA del fallimento di 250.000 euro, che sorte dovrebbe avere? Preciso che l'immobile oggetto di compravendita è stato, a seguito dell'annullamento della compravendita, acquisito alla massa fallimentare e successivamente venduto con regolare pagamento dell'IVA, con meccanismo del reverse charge. Praticamente l'Ufficio pretenderebbe il pagamento dell'IVA sulla compravendita dell'immobile per due volte. Grata fin d'ora per la Vostra cortese risposta. Maria Giovanna Allevi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/05/2024 11:34

      RE: Diniego rimborso credito IVA fallimento

      Ci pare che la questione sia agevolmente inquadrabile sulla base dell'ormai pacifico principio della "causa genetica" di crediti e debiti IVA.

      La nota di credito in questione trova la sua causa genetica nell'annullamento di una cessione ante procedura, il credito che ne scaturisce è pertanto da considerare "credito ante", legittimamente portato dall'Agenzia in compensazione di suoi crediti parimenti ante procedura.

      Se i 250.000 euro di credito e i 170.000 euro di debito sono le uniche partite fra società fallita e Agenzia delle Entrate, residua un credito della procedura di € 80.000, sicuramente spettante (salvo eventuali ulteriori debiti fiscali con causa genetica ante procedura che dovessero eventualmente emergere in futuro).