Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IMU A SEGUITO DI REVOCATORIA DI FONDO PATRIMONIALE

  • Barbara Puccianti

    LATINA
    19/10/2026 16:47

    IMU A SEGUITO DI REVOCATORIA DI FONDO PATRIMONIALE

    Salve, seguo una procedura del 1998.
    Quasi subito è stato attivato un procedimento dui revoca di fondo patrimoniale concluso dopo tutti i possibili gradi di giudizio, nel 2018. Il Fondo includeva la proprietà di 1/3 di due unità immobilari, una è sempre stata ed è ancora l'attuale abitazione del fallito, l'altro è un immobile detenuto liberamente e mai locato situato in altra provincia.
    Le unità immobiliari sono entrambe oggetto di giudizo di divisione e solo uno, quello relativo all'immobile libero, si è concluso con anche la vendita da parte di un delegato nominato dal tribunale di riferimento ed il riparto delle somme. Dopo tutta questa premessa la domanda è: la curatela, una volta constatato che l'IMU su tale immobile non sia stato pagato è tenuta al pagamento dell'imposta in parola? In caso affermativo dalla data di fallimento o dalla sentenza definitiva che ha revocato il fondo patrimoniale ?
    La cosa più logica è chiedere al comune di riferimento, non se ne sarebbe dovuto occupare il delegato alle vendite..?
    Per l'immobile in cui il fallito risiede, il cui giudizio di divisione è ancora in corso, stesso discorso immagino .. in quel caso però se il comune applica l'esenzione per abitazione prinicipale la curatela ne può usufruire?

    Grazie mille.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/10/2026 16:03

      RE: IMU A SEGUITO DI REVOCATORIA DI FONDO PATRIMONIALE

      Non esiste alcuna esenzione IMU per gli immobili compresi in fondo patrimoniale, quindi tale tributo è ordinariamente dovuto.

      E in caso di revoca del fondo patrimoniale esso si considera inesistente fin dall'apertura della procedura, come abbiamo già affermato su questo Forum.

      Ciò premesso, applicandosi le regole ordinarie:

      - l'IMU è dovuta con le regole ordinarie, quindi sull'abitazione principale il tributo non è dovuto

      - il pagamento è dovuto in unica soluzione, "per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", come recita il ben noto art. 1, cpomma 768, della legge 160/2019.

      Il pagamento compete al Curatore, non al delegato alla vendita: sarà sua cura richiedere che in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita gli venga riconosciuto il relativo importo.