Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AFFITTO D'AZIENDA E SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA CONCEDENTE

  • Gian Nicola Acinapura

    tivoli (RM)
    18/05/2020 14:15

    AFFITTO D'AZIENDA E SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA CONCEDENTE

    Buongiorno,
    scrivo in merito alla responsabilità dell'affittuario d'azienda nel caso in cui il fallimento del concedente avvenga in corso di esecuzione del contratto.
    In particolare, lo scrivente è curatore del fallimento di una società che, alla data del fallimento, aveva concesso in affitto un ramo d'azienda. A seguito del fallimento, l'affittuario, ai sensi dell'art. 79 l.f., ha esercitato il diritto di recesso con conseguente retrocessione dell'azienda affittata e dei dipendenti. I dipendenti, pertanto, per il TFR maturato fino alla data di affitto d'azienda, richiedono l'ammissione al passivo del fallimento della concedente, per poi avanzare richiesta al Fondo di garanzia. Tuttavia, il messaggio INPS n. 2272 del 14.06.2019, sulla base della recente giurisprudenza, sottolinea che non essendo il fallimento causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze del cedente non potranno trovare accoglimento.
    Ad avviso dello scrivente, considerato che il fondo di garanzia interviene a favore dei lavoratori dipendenti che sono tali al momento in cui viene presentata istanza di ammissione al passivo, ed essendo stato risolto l'affitto d'azienda con contestuale retrocessione dell'azienda e dei dipendenti, i lavoratori hanno diritto di insinuarsi al passivo e l'inps, laddove ne ricorrano i presupposti, è obbligato a riconoscere l'intervento del fondo di garanzia.
    Chiedo, pertanto, se concordate con la soluzione prospettata dallo scrivente e, quindi, di ammettere al passivo i dipendenti per il TFR maturato prima della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda, essendo decaduta la responsabilità solidale a seguito della risoluzione del suddetto contratto e la retrocessione dell'azienda.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Gian Nicola Acinapura
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2020 20:48

      RE: AFFITTO D'AZIENDA E SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA CONCEDENTE

      Nel messaggio INPS n. 2272 del 14.06.2019, la parte che interessa la fattispecie in esame è la seguente "Con riferimento all'ipotesi di fallimento di una delle parti nel corso dell'esecuzione di un contratto di affitto d'azienda stipulato quando le imprese erano in bonis, l'articolo 79 L.F. prevede che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni. Ne consegue che il fallimento dell'azienda cedente non determina l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, pertanto, le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente non potranno trovare accoglimento".
      Come si vede l'Inps fa riferimento all'ipotesi in cui il contratto di affitto di azienda continua, nonostante il fallimento di una delle parti, ed afferma il principio che, in tal caso, ppichè continua anche il rapporto di lavoro, il lavoratore non può chiedere la quota di TFR maturata prima dell'affitto, perché il TFR matura alla cessazione del rapporto.
      Nel suo caso, però, l'affittuario ha utilizzato il recesso del contratto di affitto di azienda, consentito dall'art. 79 l.fall., a seguito del quale, come giustamente lei sottolinea, l'azienda è stata retrocessa all'affittante ed anche i rapporti di lavoro (che il recesso da contratto di affitto di azienda non ha toccato) sono passati nuovamente all'affittante, ormai fallito; sarà stato lei, infatti, quale curatore a procedere ai licenziamenti non avendo aperto un esercizio provvisorio. Pertanto il rapporto di lavoro è cessato in capo al datore di lavoro fallito, per cui i lavoratori possono insinuare al passivo del fallimento la quota di TFr maturata fino al momento dell'affitto.
      Zucchetti SG srl