Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Debenza imposta di registrazione Ordinanza di Cassazione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    10/11/2024 16:37

    Debenza imposta di registrazione Ordinanza di Cassazione

    Nella premessa che il fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del Giudizio di Cassazione, sono ad esporre il seguente quesito.
    Nella mia qualità di Curatore, all'atto della mia nomina vengo ad apprendere dell'esistenza di un giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Società di cui sono stata nominata Curatrice e la quale, all'epoca in cui era in bonis, aveva deciso di resistere mediante il deposito di apposito Controricorso.
    Ciò premesso, sono stata autorizzata dal Giudice Delegato a non coltivare il Giudizio di Cassazione e così, dunque, a non presentare le memorie finali, e lo stesso si è concluso senza la partecipazione della Curatela con l'emissione di una ordinanza di cassazione con rinvio (tra l'altro per quanto mi consta nessuna delle parti ha riassunto il contenzioso avanti la Commissione tributaria Regionale).
    Ciò detto, non essendo subentrata nel giudizio riterrei che l'eventuale debenza dell'imposta di registrazione dell'ordinanza non abbia natura prededucibile ma bensì natura concorsuale (c'è pure da dire che sono decorsi 6 anni e non mi è stato notificato alcun avviso di liquidazione di detta imposta).
    Rimango in attesa di Vostra conferma al riguardo e ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2024 11:23

      RE: Debenza imposta di registrazione Ordinanza di Cassazione

      In linea con la premessa da cui lei muove, riteniamo che le spese del giudizio di cassazione, tra cui quella di registrazione della relativa sentenza, non sia opponibile al fallimento,. Invero, proprio una dele ultime delle numerose decisioni della Cassazione sul mancato effetto interruttivo a seguito del fallimento di una delle parti, (Cass. 13 marzo 2024, n. 6642) ha precisato che "Dal principio secondo cui il fallimento di una delle parti, verificatosi nel corso del giudizio di Cassazione, non determina l'interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio, consegue che il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che il curatore fallimentare, così come ha facoltà di intervenire nel giudizio di legittimità ad adiuvandum del fallito, così ha anche la facoltà di rinunciare al ricorso proposto in tale sede nell'interesse della procedura, posto che in tale evenienza il processo prosegue nei confronti delle parti originarie e considerando vieppiù che il difensore della parte fallita nel corso del giudizio di cassazione conserva il potere di rappresentare il proprio assistito nel processo".
      Se il giudizio prosegue tra le parti originarie e non con la curatela che non è intervenuta in giudizio, le spese relative a quel processo non solo non possono gravano sulla massa in prededuzione, ma, essendo successive alla dichiarazione di fallimento e conseguenza di una attività del fallito, sono inefficaci per il fallimento a norma dell'art. 44 l. fall.. Qualche dubbio potrebbe sorgere per le spese legali per le prestazioni effettuate antecedentemente all'apertura del concorso (ed anche queste sono inopponibili a causa della unitarietà della prestazione professionale), ma non per l'imposta di registro, la cui fonte è nella sentenza emessa dopo la dichiarazione di fallimento in un giudizio al quale il curatore non ha partecipato.
      Zucchetti SG Srl