Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMPENSO CURATORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    07/10/2025 16:08

    COMPENSO CURATORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buongiorno,
    sono curatore in un fallimento nel quale è stata omologata la proposta di concordato fallimentare. Dovrò, in conformità della proposta, procedere a ripartire l'attivo residuo (attivo della procedura+apporto concordato) in favore dei creditori del fallimento, compiendo quindi un'attività che supera in termini di complessità quella della mera vigilanza.
    A questo punto, ritenendo di dover prima presentare il conto della gestione, mi domando se una volta approvato debba chiedere la liquiazione della parcella (calcolata su passivo fallimentare e attivo della procedura compresiva dell'apporto del concordato) o se ai sensi dell'art. 39 L.F. debba attendere l'esecuzione del concordato. Nella seconda ipotesi mi troverei però a non sapere l'effettiva somma da distrubuire al netto delle spese di procedura, come nel caso chiedessi un'integraizone del compenso per l'attività svolta post rendiconto.
    Attendo Vs e come semrpe ringraziando per il prezioso contributo porgo
    Cordiali saluti
    FC
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2025 19:15

      RE: COMPENSO CURATORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

      A norma dell'art. 181 l. fall., "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180", per cui al momento della chiusura il curatore è tenuto a presentare il conto della propria gestione. Normalmente all'approvazione del conto segue la liquidazione del compenso al curatore, ma l'art. 2, comma 2 del d.m. n. 30 del 2012, stabilisce che "Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non ec=edere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2".
      Come si vede questa norma rinvia la liquidazione del compenso al termine della procedura quando sono noti l'attivo complessivo e sul totale del passivo, il che indubbiamente potrà creare i problemi cui lei accenna, ai quali può tuttavia ovviare facendo delle valutazioni prospettiche su quanto potrà attribuire ai creditori.
      Zucchetti SG srl