Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

  • Giovanni Arienzo

    Pescara
    14/07/2011 18:35

    Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

    Buongiorno vorrei delucidazioni in merito all'iter di approvazione del programma di liquidazione, il mio caso è il seguente.
    Tra qualche giorno scadranno i 60 giorni dal deposito dell'inventario previsti per l'approvazione del programma di liquidazione per il fallimento di cui sono Curatore. Ad oggi però, il comitato dei creditori non è stato ancora costituito e il perito nominato per la valutazione dei beni non ancora deposita l'elaborato peritale. Devo comunque predisporre un programma di liquidazione con le scarse informazioni in mio possesso e sottoporlo,vista la mancanza del comitato dei creditori, direttamente al G.D. o devo necessariamente attendere che il comitato venga costituito? In questo ultimo caso devo richiedere una proroga del deposito al G.D.? Vorrei sapere se il termine previsto per il deposito è perentorio e a quali possibili conseguenze vado incontro nel caso in cui il deposito del programma avvenga oltre il termine previsto dall'art. 104 LF.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2011 20:21

      RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

      Il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore (si tratta di atto inderogabile di tale organo non delegabile) entro sessanta giorni dalla chiusura dell'inventario.
      Nulla è detto circa la perentorietà o meno del termine nè circa eventuali proroghe, ma la questione, molto discussa nell'immediatezza del riforma, ha perso parte della sua importanza per la intervenuta modifica dell'art. 153 c.p.c. con la legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto alla citata norma codicistica un secondo comma per il quale "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze- per la inosservanza appunto di un termine perentorio- per cause ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini".
      In ogni caso, la mancanza di indicazioni in proposito fa pensare che si tratti di termine ordinatorio per il principio espresso dall'art. 152 c.p.c., comma 2, in base al quale i termini devono considerarsi perentori solo se espressamente dichiarati tali dalla legge, tanto più che nella previsione del programma di liquidazione nella procedura di amministrazione straordinaria il quarto comma dell'art. 54 Dlgs n. 270/1999 stabilisce che la mancata osservanza del termine di presentazione del programma comporta la revoca del commissario straordinario.
      Altro elemento a favore della ordinatorietà del termine in questione è data dalla mancanza di un dies a quo certo e determinato, giacchè, come detto, i sessanta giorni iniziano decorrere non già da una data precisa prefissata, quale potrebbe essere la data di dichiarazione del fallimento, bensì dalla redazione dell'inventario, per il cui completamento non è fissata una scadenza ma è fornita soltanto l'indicazione di terminare le operazioni "nel più breve tempo possibile una volta rimossi i sigilli...." (art. 87 l.fall.).
      Ulteriore elemento a favore della non perentorietà del termine in esame si trae da alcuni interventi giurisprudenziali in tema di termini fissati dalla legge fallimentare. Con uno la Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 4 dicembre 2009, n. 25494) ha risolto il contrasto sulla natura del termine di cui al secondo comma dell'art. 98 (vecchia legge) assegnato dal giudice delegato al creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo per la notifica al curatore del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza, qualificandolo come ordinatorio. Lo stesso principio richiama la Corte (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706) nell'affrontare il problema della natura ordinatoria o perentoria del termine di sei mesi posto dall'art. 181 come limite per pervenire all'omologa del concordato preventivo. Anche in questo caso ha ritenuto tale termine ordinatorio per la mancata espressa qualificazione di perentorio, seppur in questo caso, a favore della perentorietà, giocasse l'argomento della proroga per una sola volta; e, quasi a risposta della sopra riportata argomentazione, ha precisato che detto termine, sebbene ordinatorio, rimane indicativo del principio "di speditezza cui il procedimento deve comunque informarsi".
      Ciò non significa che il curatore sia libero di non rispettare il termine fissato senza patire alcuna conseguenza, ma significa che nella fattispecie in esame il legislatore non ha voluto che operasse una eguale sanzione, chiaramente dipendente dalla natura perentoria del termine, ma che l'eventuale ritardo o inerzia del curatore possa essere sì valutata allo stesso fine della revoca, in quanto l'inottemperanza del termine determina un inadempimento del curatore ad un proprio dovere, però con la possibilità per il tribunale di giudicare il comportamento del curatore alla luce della situazione concreta in cui si è trovato ad operare.
      In sostanza, il termine in questione, per l'importanza che assume la formazione del programma nel sistema liquidatorio, al quale è funzionale- tanto che lo stesso art. 104ter considera come eccezionali atti liquidatori antecedenti-, e per la funzione acceleratrice dello svolgimento della procedura che è stata attribuita all'istituto, vincola il curatore ad un comportamento quanto mai sollecito nell'approntamento del programma, sottoponendolo, in caso di mancato rispetto del termine, non alla decadenza né alla revoca automatica, ma alla eventuale sanzione della revoca, da valutare con riferimento al caso concreto.
      Trattandosi di termine ordinatorio e mancando qualsiasi previsione circa eventuali proroghe (a differenza di quanto disposto dall'art. 54 del Dlgs n. 270/1999), deve ritenersi che esso sia soggetto a proroga nei limiti consentiti dall'art. 154 (la proroga deve essere chiesta prima della scadenza, può avere la durata superiore a quella originaria di 60 giorni, ecc.). E' preferibile, tuttavia, che il curatore, in presenza di obbiettive difficoltà (ad es. mancanza di dati sufficienti) a predisporre un programma analitico e completo nel termine di legge, invece di chiedere proroghe o, peggio, rimanere inerte, presenti comunque un programma nel quale fa presente le difficoltà che incontra nel redigerlo con la dovuta attendibilità e completezza, riservandosi di integralo appena possibile.
      Zucchetti Sg Srl

      • Lorenzo Lorini

        Firenze
        25/02/2016 14:05

        RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

        Buongiorno,
        avrei anche io una domanda in merito al programma di liquidazione.

        Mi è stato nominato il comitato dei creditori il 18 febbraio, in sede di udienza di SP.
        Ho inviato le richieste di accettazione della nomina e la convocazione per la nomina del presidente per il 29 febbraio, come previsto dalla legge.
        Sono in attesa delle risposte.

        Ho predisposto il programma di liquidazione, che ho inviato oggi per pec ai membri del comitato dei creditori, attribuendo loro il termine di 15 giorni dell'art. 41 LF per assumere la decisione in merito all'approvazione.

        Tuttavia, i 60 giorni dalla redazione dell'inventario scadono domani 26 febbraio.

        Il termine di 15 giorni affinché il comitato si pronunci scade l'11 marzo.

        Cosa devo fare?

        Io non posso depositare un programma di liquidazione non approvato dal comitato dei creditori.
        Né ad oggi posso affermare l'impossibilità di costituzione, dato che il 29 febbraio ci dovrebbe essere la riunione per la nomina del presidente.

        Posso attendere l'11 marzo per depositare il programma di liquidazione in cancelleria, senza rischiare possibili sanzioni, odovrei chiedere al giudice una proroga?

        Io propenderei per la prima soluzione, poiché la legge fallimentare all'art. 104-ter sancisce che "Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori".

        L'art. 104-ter non parla di deposito del programma di liquidazione in cancelleria, ma di sottoposizione all'approvazione del comitato dei creditori.

        Grazie e cordiali saluti.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/02/2016 20:21

          RE: RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito


          Sicuramente la norma non brilla per chiarezza e si è scritto molto in proposito. A voler sottilizzare sulla lettra delle parole si potrebbe anche accedere al tesi da lei ipotizzata, ma se si considera che il programma di liquidazione è un atto della procedura, che, a norma del penultimo comma dell'art. 104ter, lo stesso, una volta approvato, va comunicato, che la nuova tempistica imposta dalla recente riforma impone un controllo da parte del giudice del suo rispetto, è da ritenere che nei termini indicati dalla norma il programma di liquidazione debba essere depositato in cancelleria già approvato.
          Ciò detto, la norma, così come riformata, ha mantenuto il termine per l'approvazione/deposito dei 60 giorni dalla redazione dell'inventario, ponendone un altro insuperabile finale di 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ed è solo il mancato rispetto di questo secondo termine, senza giustificato motivo, che può essere considerato giusta causa d revoca del curatore.
          E' mutata, quindi, rispetto al passato, la necessità di chiedere la proroga quando si sforano i 60 dall'inventario; tuttavia, noi consigliamo di fare quanto meno una comunicazione al giudice delegato specificando le ragioni- che guardando le date da lei esposte sono validissime- che non le hanno consentito il rispetto del termine.
          Zucchetti SG srl
          • Roberto Laiso

            Salerno
            13/10/2017 11:44

            RE: RE: RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

            nel caso di sentenza di fallimento in data 20/04 e di deposito della sentenza in cancelleria in data 18/05, i 180 gg da quale data decorrono ?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/10/2017 20:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

              L'attuale primo comma dell'art. 104ter dispone che "Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori".
              La prima parte del secondo comma dell'art. 16 l.f. stabilisce espressamente che "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile". La Cassazione (da ult. Cass. 13/03/2017, n. 6384) ha chiarito che "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti…"
              Prima della pubblicazione/deposito la sentenza di fallimento non produce, quindi, alcun effetto, neanche tra le parti, per cui il dies a quo per il decorso dei 180 giorni di cui all'art. 104ter non può che decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento con il deposito in cancelleria.
              E' vero che questo momento segna, sempre ai sensi dell'art. 16, l'inizio degli effetti tra le parti, nel mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ma, il curatore non è un terzo nel senso inteso dall'art. 16 e, in realtà, sarebbe stato più consono far decorrere il termine dalla sua accettazione, posto che prima della comunicazione e della accettazione, egli non è ancora operante, ma avendo il legislatore fatto riferimento genericamente alla sentenza di fallimento, la data dell'accettazione è irrilevante e, non potendosi, da un lato, considerare la data della decisione né, dall'altro, quella della iscrizione nel registro delle imprese per i motivi detti, non rimane che quella della pubblicazione.
              Zucchetti SG srl
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      04/02/2021 09:50

      RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

      Vorrei sapere se alla data odierna siete sempre dell'avviso che il termine per il deposito del programma di liquidazione sia sempre un termine ordinatorio e, se così, se tale interpretazione sia unanimemente accettata dai vari tribunali . Infine chiedo se nel caso in cui con inventario negativo per assenza di beni e solamente con dei crediti da riscuotere sia necessario depositare il programma di liquidazione e quale sia in detta ipotesi di soli crediti ( che via via si accertano se veri o meno ) quale sia il dies a quo per il deposito del programma . Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/02/2021 19:50

        RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

        Sono trascorsi nove anni dalla prima risposta e in questo tempo l'art. 104ter è stato sottoposto a qualche rivisitazione. In particolare il primo comma, che in origine prevedeva soltanto che il programma dovesse essere presentato entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, oggi- a seguito dell'intervento della l. n. 132/2015, con la quale è stato convertito con modifiche il d.l. n.83/2015- lo stesso comma è diventato più corposo in quanto dispone ancora che il curatore deve provvedere alla predisposizione del programma entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario di cui all'art. 87, ma aggiunge: "in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento", per poi precisare che "il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore".
        Dopo queste modifiche il dibattito sulla natura ordinatoria (tesi sostenuta dalla prevalente dottrina, Panzani, Mandrioli, Campochiaro-Vitiello, Amatore, Bozza, ecc.) o perentoria del termine si è attenuato perché il legislatore ha codificato il principio che dalla inosservanza del termine non discende alcuna decadenza o sanzione che si ripercuota sull'atto (come sarebbe in caso di violazione di termine perentorio), ma rappresenta solo motivo di revoca del curatore ai sensi dell'art. 37 l.fall. ovvero di una sua sostituzione ai sensi del successivo art. 37bis.
        A nostro avviso, in mancanza di qualsiasi attivo, il curatore deve comunque predisporre un programma che segna le linee che intende seguire o comunque fare una comunicazione al comitato, ove sia costituito che il fallimento è privo di attivo; ma nel suo caso c'è attivo ed è costituito dai crediti e, come precisa la lett. c) del secondo comma dell'art. 104ter, lei deve indicare nel programma, "le azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie da esercitare e il loro possibile esito", ove le azioni recuperatorie sono proprio quelle attinenti ai crediti o recupero beni.
        E' abbastanza normale che il curatore nel tempo breve previsto per la presentazione del programma non sia in grado di conoscere esattamente la situazione creditoria e, tanto meno le azioni revocatorie da esercitare o quelle risarcitorie per danni (prevalentemente quindi azioni di responsabilità), ma è preferibile che comunque fornisca le informazioni di massima nel programma, salvo ad effettuare integrazioni successive.
        Nel caso descritto in cui l'unico attivo sia costituito da crediti e manchino beni materiali e immateriali da inventariare è difficile fissare il dies a quo decorrono i sessanta giorni, probabilmente dalla constatazione della redazione dell'inventario negativo o, se manca anche questo, dalla consegna o presa in carico della documentazione che consente di valutare l'esistenza almeno potenziale dei crediti e, comunque, vale il termine lungo di 180 giorni che decorre dalla dichiarazione di fallimento.
        Zucchetti Sg srl
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      04/02/2021 21:53

      RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

      grazie della risposta.
      un ultima precisazione il termine dei 180 giorni è soggetto alla/e sospensioni covid ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/02/2021 19:44

        RE: RE: Programma di liquidazione e comitato creditori non costituito

        Riteniamo di si perché l'art. 83 del d.l. n.18 del 2020 ha stabilito che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato all'11 maggio dall'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23 del 2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali".
        Immediatamente si è posto il problema se la sospensione dei termini riguardi solo i termini processuali o in generale tutti i termini attinenti alle procedure concorsuali, compresi quelli di carattere non strettamente processuale che implichino attività del curatore, ma questa questione non riguarda la fattispecie perché il termine pe rla presentazione del programma di liquidazione è certamente di natura processuale.
        In ogni caso, la formula della norma di cui all'art. 83 cit.- che non fa alcuna distinzione tra termini (a differenza di quella di cui all'art. 1 L. n. 742/1969 che parla di sospensione dei termini processuali)- induce a ritenere che il legislatore abbia voluto comprendere nella sospensione tutti i termini, anche perché il d.l. n. 18 del 2020 si inserisce in un contesto emergenziale che vede, tra l'altro, anche la limitazione di movimento dei cittadini, per cui non ha lo scopo di regolamentare una situazione ordinaria ripetitiva, ma una situazione eccezionale in cui la sospensione giudiziale è una delle conseguenze di in un fermo generalizzato, che non può non incidere anche sui comportamenti sostanziali del curatore:
        per cui è da ritenere che è sospeso il decorso di tutti i termini fissati per il compimento di qualsiasi atto attinente il procedimento fallimentare.
        Zucchetti SG srl