Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AZIONE RESPONSABILITA' COLLEGIO SINDACALE

  • Elena Bodini

    CASTELVETRO PIACENTINO (PC)
    08/02/2021 08:41

    AZIONE RESPONSABILITA' COLLEGIO SINDACALE

    Buongiorno,
    sottopongo il seguente quesito.
    Una società è stata dichiarata fallita nel febbraio 2015

    Posto che il dissesto patrimoniale della società si ritiene configurabile già dal 2010 (non dal bilancio approvato e reso pubblico ai terzi ma a seguito di variazioni di poste attive e passive ritenute fittizie effettuate dagli organi pubblici preposti al fallimento che hanno reso il patrimonio netto negativo) ad oggi è ancora possibile intraprendere un'azione di responsabilità (civile e/o penale) verso il collegio sindacale in presenza altresì di una società di revisione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2021 18:52

      RE: AZIONE RESPONSABILITA' COLLEGIO SINDACALE

      La questione riguarda il tempo e la prescrizione del diritto.
      E' del tutto pacifico che l'art. 2949, c.c., nella parte in cui dispone che nel termine di cinque anni "si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge", sia applicabile anche all'azione espletata nei confronti dei sindaci, per cui rimane il problema del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale.
      Sul punto, anche di recente, la Cassazione (Cass. 23/07/2020, n.15839; Cass. 04/09/2019, n.22077) ha ribadito che l'azione ex art. 146 l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori (e, quindi anche verso i sindaci) soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti. In sostanza il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione dei creditori decorre dalla conoscibilità esteriore (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione) dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti, per cui questa situazione può in concreto rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento. In tal senso espressamente, Cass. 12 giugno 2014, n. 13378 che, in conformità con la retsante giurisprudenza, ha ulteriormente precisato che "in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale".
      Quanto all'azione sociale- che anche inel caso la società fallita sia una srl, compete al curatore ex art. 146 l. fall- ai fini della decorrenza della prescrizione, sempre quinquennale, non viene più in considerazione il pregiudizio lesivo delle ragioni dei creditori sociali, ma il danno alla società, per cui pacificamente il termine prescrizionale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali usando la diligenza media cui sono tenuti nell'adempimento delle rispettive attribuzioni, e, quindi, in sintesi, dal momento in cui il danno è stato scoperto ovvero avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, e, comunque dalla cessazione dalla carica.
      Queste sono le direttrici su cui muoversi; noi non siamo in grado di scendere più nei particolari non conoscendo la situazione concreta, nel mentre lei potrà valutare, alla luce delle indicazioni date se il quinquennio è decorso o meno.
      Zucchetti Sg srl