Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art 117 l.f. fallimento vecchio rito

  • Mariella Radica

    Pescara
    21/06/2017 18:49

    art 117 l.f. fallimento vecchio rito

    Nel caso in cui in sede di riparto finale(procedura vecchio rito) tra i creditori compresi nel riparto vi sia un fallimento ed il curatore alla richiesta dell'iban per effettuare l'accredito della somma dovuta riferisce che la procedura e' chiusa, cosa occorre fare? Si puo' applicare anche in questo caso quanto disposto dall'art. 117 L.F. e precisamente"Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito.Il certificato di deposito vale quietanza".
    Grazie. Mariella Radica
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/06/2017 19:36

      RE: art 117 l.f. fallimento vecchio rito

      Partendo dalla premessa che il fallimento creditore chiuso non abbia rinunciato al credito, bisogna distinguere; se tale fallimento riguardava una persona fisica, il pagamento va effettuato all'ex fallito tornato in bonis; se riguardava una società, cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento ed estinta, potrebbe anche distribuire la quota ad essa spettante agli altri creditori. Questa, a nostro avviso, sarebbe la via più corretta, ma se vuole essere più tranquilla potrebbe ricercare i soci ed attribuire agli stessi in comunione indivisa la somma spettante alla società o ricorrere al deposito, equiparando la estinzione della società alla irreperibilità.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Guarino

        SALERNO
        27/02/2023 17:57

        RE: RE: art 117 l.f. fallimento vecchio rito

        buonasera, in un fallimento vecchio rito (assai risalente) vi sono delle somme da distribuire in favore di un creditore deceduto che non ha lasciato a sè eredi superstiti (era figlio unico non sposato e a sua volta senza prole e con i genitori entrambi deceduti).
        Come ci si deve regolare in questi casi ? si procede al deposito della somma presso un istituto di credito o si possono assegnare direttamente allo Stato come ai sensi dell'art. 586 cc?

        Grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2023 12:34

          RE: RE: RE: art 117 l.f. fallimento vecchio rito

          Un soggetto cui devolvere l'eredità c'è ed è, come da lei indicato lo Stato, giusto il disposto dell'art. 586 c.c., per cui non ricorre l'ipotesi della applicazione dell'art. 117 l.fall.; peraltro, anche se si provvedesse al deposito, dopo cinque anni, in mancanza di richieste di altri creditori, comunque la somma in questione finirebbe allo Stato.
          Zucchetti Sg srl