Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rendiconto di Gestione – Quesito su notifiche ex art. 116, co. 2 l.f. – Fallimento vecchio rito

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    05/03/2026 10:14

    Rendiconto di Gestione – Quesito su notifiche ex art. 116, co. 2 l.f. – Fallimento vecchio rito

    Nel fallimento in oggetto, in qualità di Curatore ho depositato il rendiconto della gestione.
    Il Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 116, co. 2 l.f., ha disposto la comunicazione del deposito del conto e della fissazione dell'udienza a tutti i creditori ammessi, ai creditori in prededuzione non soddisfatti e al fallito.
    Poiché il fallimento è risalente, molti domiciliatari dei creditori risultano cessati.
    Per le società creditrici ho acquisito le visure camerali e notificato tramite PEC; per le persone fisiche ho incaricato un legale di richiedere i certificati di residenza, anticipando le relative spese.
    Alcune società creditrici sono risultate cessate: ho quindi verificato i soci persone fisiche, richiesto i relativi certificati di residenza e inviato le comunicazioni agli stessi.
    Un ulteriore caso riguarda una società cessata il cui socio era una società straniera successivamente incorporata da altra società francese: la comunicazione è stata inviata all'incorporante.
    In un'altra situazione un socio è risultato deceduto: tramite stato di famiglia storico sono stati individuati gli eredi e a essi è stata inviata la raccomandata.
    La comunicazione al fallito (persona fisica) è stata inviata tramite raccomandata A/R: risulta attualmente in giacenza.
    Tre raccomandate ai soci sono tornate indietro con le diciture: rifiutata, sconosciuto, irreperibile. Tutti gli indirizzi utilizzati provengono da certificati di residenza o visure ufficiali.
    Quesiti
    1. La raccomandata al fallito è in giacenza: devo intervenire? In caso di compiuta giacenza, l'obbligo si considera assolto?
    2. È corretta la nomina del legale per il reperimento dei certificati di residenza con spese anticipate dal Curatore e poste a carico della procedura?
    3. È corretta la notifica ai soci di società cessata?
    4. È corretta la notifica agli eredi del socio deceduto individuati tramite stato di famiglia storico?
    5. È corretta la notifica alla società francese incorporante?
    6. Per le raccomandate tornate indietro:
    a. Rifiutata: la notifica può ritenersi perfezionata?
    b. Sconosciuto: avendo utilizzato l'indirizzo da certificato di residenza, l'obbligo è assolto?
    c. Irreperibile: la notifica è comunque valida secondo la giurisprudenza di legittimità?
    7. Se necessario, posso depositare in Cancelleria le raccomandate tornate indietro per documentare l'impossibilità della notifica?
    Grazie.
    Dott. Umberto Di Pede
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2026 09:24

      RE: Rendiconto di Gestione – Quesito su notifiche ex art. 116, co. 2 l.f. – Fallimento vecchio rito

      Tutto quello che lei ha fatto è corretto, ma è frutto di un eccessivo scrupolo suo perché l'art. 31bis l. fall. così dispone: "Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      Come si vede la norma pone a carico dei creditori interessati l'onere di tenere aggiornata la Pec comunicata per cui qualora succede uno degli eventi da lei descritti sono goli interessati a doverlo comunicare indicando la nuova Pec; in mancanza, le comunicazioni vanno eseguite mediante deposito in cancelleria.
      Per il fallito la legge fallimentare è meno precisa dell'attuale codice della crisi, che pone a carico di costui lo stesso obbligo di comunicazione e di aggiornamento della Pec (art. 10 CCII), per cui le indagini da lei svolte erano non solo opportune ma doverose e la raccomandata non ritirata e la compiuta giacenza equivale a comunicazione effettuata.
      Allo stato, quindi, le conviene depositare in cancelleria la convocazione fissata dal giudice delegato con le raccomandate e ricevute di ritorno e chiedere, con la richiesta di liquidazione del compenso, il rimborso delle spese anticipate per il legale.
      Zucchetti SG srl
      • Umberto Di Pede

        MATERA
        07/03/2026 12:43

        RE: RE: Rendiconto di Gestione – Quesito su notifiche ex art. 116, co. 2 l.f. – Fallimento vecchio rito

        Quesito aggiuntivo Comunicazioni ai soci di società cancellate (richiamo Cass. S.U. 16.07.2025 n. 19750)
        In riferimento alla Vostra cortese risposta al mio precedente quesito sulle comunicazioni ex art. 116 l.f., desidero sottoporre un approfondimento relativo ai creditori società cancellate dal Registro delle Imprese.
        Nel mio caso, alcune società ammesse al passivo risultano estinte. La Vostra risposta richiama l'art. 31‑bis l.f. in tema di comunicazioni via PEC e successivo deposito in Cancelleria in caso di mancata consegna.
        Tuttavia, pongo il seguente quesito ulteriore.
        Con Cass. Sez. Unite 16 luglio 2025, n. 19750, la Corte ha affermato che:
        - l'estinzione della società non estingue i crediti non riportati nel bilancio finale di liquidazione;
        - tali crediti si trasferiscono automaticamente ai soci;
        - la mancata indicazione nel bilancio finale non costituisce rinuncia, e l'onere della prova della rinuncia grava sul debitore;
        - in caso di decesso del socio, la posizione attiva si trasferisce agli eredi.
        Ciò significa che gli ex soci e loro eredi possono essere titolari di un credito senza saperlo, proprio perché non riportato nel bilancio di liquidazione e perché la società è ormai estinta.
        Quesito:
        Alla luce di questo principio delle Sezioni Unite, è corretto ritenere che, per le società cancellate, il curatore debba comunque notificare ai soci (ed eventualmente agli eredi) la comunicazione ex art. 116 l.f., non potendo applicare automaticamente la disciplina dell'art. 31‑bis l.f. riferita ai creditori dotati di PEC attuale?
        Ringrazio anticipatamente per il chiarimento.
        Dott. Umberto Di Pede
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/03/2026 16:53

          RE: RE: RE: Rendiconto di Gestione – Quesito su notifiche ex art. 116, co. 2 l.f. – Fallimento vecchio rito

          Se si accetta la tesi che la norma di cui all'art. 31 bis l. fall. pone a carico dei creditori interessati l'onere di tenere aggiornata la Pec comunicata, bisogna ammettere che in caso di estinzione di una società, proprio il dato confermato dalle Sezioni Unite da lei richiamato, impone ai soci successori l'onere della comunicazione della esit8inzione e della nuova Pec dei successori. Ad ogni modo, come abbiamo detto anche nella precedente risposta, è apprezzabile il suo impegno nello scoprire chi erano i soci della società estinta nonché gli eventuali eredi di uno dei soci defunto, in quanto finalizzata a dare agli interessati una conoscenza effettiva della comunicazione da fare, il che giustifica il rimborso delle spes anticipate a questo scopo.
          Zucchetti SG Srl