Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

  • Silvana Baroncini

    REGGIO EMILIA (RE)
    01/04/2026 18:17

    PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

    Buonasera, sono prededucibili gli interessi calcolati sul compenso del consulente che ha assistito la debitrice nella presentazione della domanda di CP dalla data di deposito della domanda alla data di pagamento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2026 16:28

      RE: PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

      Il credito del professionista che ha collaborato alla presentazione del concordato preventivo è prededucibile nei limiti del 75% e se il concordato viene aperto, giusto il disposto dell'art. 6 comma 1; lett.c) del codice della crisi. Se sussiste questa ultima condizione la quota del 75% del compenso è prededucibile ed egualmente gli interessi relativi; il residuo 25% va collocato in privilegio ex art.2751 bis c.c. e
      su questa quota gli interessi vanno calcolati, come su tutti i crediti privilegiati, secondo i criteri dettati dall'art 2749 c.c..
      Se non ricorre la condizione per la prededucibilita' del compenso, il credito va riconosciuto tutto in provilegio, è su questo gli interessi vanno calcolati come sopra detto a norma dell'art 2749c.c.
      Zucchetti Sg Srl
      • Silvana Baroncini

        REGGIO EMILIA (RE)
        02/04/2026 20:12

        RE: RE: PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

        Grazie. La somma capitale è stata pagata in prededuzione in sede di riparto parziale, solo successivamente il creditore ha richiesto gli interessi. E' possibile ora pagare gli interessi anche al d fuori di un piano di riparto, tramite semplice mandato del Giudice, oppure è più corretto pagarli in occasione del prossimo riparto?
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/04/2026 11:39

          RE: RE: RE: PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

          Premesso che il pagamento degli interessi può essere chiesto anche dopo che è stato pagato il debito per capitale, a meno che non siano stati rinunciati o rilasciata una quietanza a saldo, è sempre dimostrando che siano n ora dovuti (per legge o contratto, non siano prescritti, ecc.), si tratta di stabilire le modalità della richiesta e del pagamento. Sotto questo profilo diventa rilevante la procedura nell'ambito della quale si opera; se infatti si tratta di concordato, è sufficiente che il credito per interessi sia richiesto è riconosciuto dal commissario/ liquidatore e, visto che il capitale è stato pagato con un riparto, sarebbe opportuno seguire la stessa via anche per gli interessi ed egualmente avviene se si opera nel fallimento o nella liquidazione giudiziale. La differenza tra le due procedure avviene nel caso in cui il commissario o il curatore contesti il credito perché, nel concordato, in tal caso il creditore deve chiederne l'accertamento attraverso un giudizio ordinario nel mentre nel fallimento, come nella liquidazione giudiziale, deve insinuare il credito al passivo.
          Zucchetti Sg Srl
          • Silvana Baroncini

            REGGIO EMILIA (RE)
            07/04/2026 13:39

            RE: RE: RE: RE: PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

            Buongiorno, Vi ringrazio. Chiedo un ultimo chiarimento. Il credito in questione è interamente preceducibile e non al 75%, in quanto applicabile l'art. 111-bis L.F., come specificato nell'oggetto, e non l'art. 6 co. 1.ett. c) ccii, corretto? Cordiali saluti
            Silvana Baroncini
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              07/04/2026 16:15

              RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUCIBILITà DEGLI INTERESSI SU CREDITI PREDEDUCIBILI EX ART. 111-BIS L.F.

              Corretto.
              zucchetti Sg Srl